Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

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pubblica utilità eCH (www.ech.ch). Tra i membri di eCH troviamo la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, le imprese, le scuole universitarie, le associazioni mantello e i privati. eCH sviluppa standard tecnici relativi alla collaborazione e alla procedura, modelli di dati, definizioni di formati e di dati nonché strumenti ausiliari e soluzioni tipo. Gli standard adottati da eCH hanno valore di raccomandazioni. Nel suo processo di standardizzazione la Confederazione ha ripreso gli standard di eCH che riguardano lʼamministrazione federale. Inoltre, già con la Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera 2016–2019 la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si sono impegnati a dichiarare generalmente vincolanti gli standard nazionali dellʼassociazione eCH. La vigente Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera dal 202076 ha riconfermato questo impegno.

Anche altre istituzioni, a livello sia nazionale che internazionale, si occupano di standard per lo scambio di dati (ad es. UE). Citiamo a titolo di esempio la cooperazione Schengen/Dublino, che viene costantemente sviluppata, aggiornata e adeguata alle nuove situazioni. Rinunciare alla condivisione e all’applicazione delle stesse norme e degli stessi standard da parte di tutti gli Stati coinvolti è ormai impossibile. Lo scambio dei dati avviene tramite servizi centrali nazionali, gli uffici SIRENE, che 24 ore su 24 garantiscono una gestione dei casi standardizzata, rapida e professionale. Lo scambio automatico di informazioni è assicurato dall’utilizzo di standard globali.

Lʼarticolo 13 crea la base legale a livello federale necessaria per dichiarare obbligatori determinati standard prevedendo al capoverso 1, come destinatari della dichiarazione, le autorità federali assoggettate alla presente legge ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1. All’interno dell’amministrazione federale gli standard dichiarati obbligatori hanno lo scopo di sostenere l’interazione di diversi sistemi in un processo continuo e di garantire che grazie allʼadozione di standard unitari sia possibile trattare e trasferire informazioni in maniera coordinata e senza discontinuità del supporto (interoperabilità attraverso soluzioni standard). Anche in questo caso, nell’Amministrazione federale centrale, che in ogni caso è gerarchicamente subordinata al Consiglio federale, la norma sulla competenza non ha di per sé alcun significato. Il Consiglio federale può in ogni caso dare siffatte istruzioni ad autorità gerarchicamente subordinate o delegare questa facoltà a un’autorità subordinata (cfr. ad es. gli art. 17 e 18 dell’ordinanza sulla trasformazione digitale e l’informatica; entrata in vigore il 1° gennaio 2021).

Capoverso 2

Il capoverso 2 persegue lo stesso obiettivo del capoverso 1, ma in questo caso nel rapporto con le autorità dei Cantoni e con le organizzazioni e le persone esterne all’Amministrazione federale e a quella cantonale. La Confederazione deve avere la possibilità di dichiarare vincolanti determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali, come avviene per lʼarmonizzazione nella gestione dei servizi elettronici delle autorità, se ciò è necessario per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. Con questo non si vuole intendere che senza la dichiarazione di obbligatorietà sarebbe impossibile assicurare un’applicazione uniforme e corretta del diritto federale. Significa piuttosto che non ci possono essere strumenti che, pur interferendo in maniera minore nell’autonomia dei Cantoni, sortiscono tuttavia gli stessi vantaggiosi effetti sull’applicazione del diritto federale senza comportare altri gravi svantaggi.

Le dichiarazioni di obbligatorietà secondo il capoverso 2 si rivolgono alle autorità dei Cantoni come anche alle organizzazioni e alle persone esterne all’amministrazione cui la Confederazione o i Cantoni affidano compiti pubblici. La dichiarazione di obbligatorietà per gli standard non riguarda invece i compiti cantonali e comunali per i quali non sussiste una competenza federale (cfr. in merito il commento all’art. 12 cpv. 3).

Capoverso 3

Il commento all’articolo 12 capoverso 5 in relazione ai servizi elettronici delle autorità si applica per analogia alla definizione di standard.

76 La Convenzione è consultabile all’indirizzo: https://www.egovernment.ch/it/umsetzung/offentlich-rechtliche-rahmenvereinbarung-uber-die-e-governme/.