Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo

Confederazione gestisce servizi elettronici delle autorità che sarebbero utili anche ai Cantoni e ai Comuni per adempiere i propri compiti, nellʼottica di una maggiore armonizzazione dellʼofferta in materia di Governo elettronico e alle condizioni di cui al capoverso 2 la Confederazione può mettere servizi di base o servizi elettronici anche a loro disposizione. Questo favorisce unʼaccelerazione dellʼarmonizzazione, nonostante la Confederazione non possa dichiarare obbligatorio l’utilizzo di tali servizi per mancanza delle opportune competenze federali.

Capoverso 4

I Cantoni devono sostenere i costi che possono essere loro imputati per la gestione dei servizi di base e dei servizi elettronici da parte della Confederazione (principio dellʼequivalenza fiscale secondo l’art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.). L’imputazione dipende dall’utilizzo che i Cantoni e i loro Comuni fanno dei servizi elettronici delle autorità. I costi a carico dei Cantoni comprendono quindi una quota proporzionale relativa alla gestione di servizi che servono contemporaneamente per adempiere compiti cantonali e comunali (cpv. 2) e una quota proporzionale relativa alla gestione di servizi di base e servizi elettronici dichiarati vincolanti (cpv. 3).

La ripartizione dei costi a livello comunale e in rapporto alle organizzazioni e alle persone esterne all’amministrazione cantonale deve essere regolamentata dai Cantoni.

Capoverso 5

Se richiede basi legali supplementari, la gestione di servizi elettronici delle autorità è ammessa solo se tali basi già esistono o sono state create.

Se la gestione dei servizi elettronici delle autorità tange in particolare lo status giuridico di privati, per una simile ingerenza è obbligatoriamente necessaria una sufficiente base legale.

L’accento in questo caso è posto sulla possibilità che il trattamento di dati personali possa ledere la personalità. L’articolo 17 LPD75 prevede per gli organi della Confederazione la possibilità di trattare dati personali se esiste una base legale che lo consente. Per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità è richiesta una legge in senso formale.

Se per le autorità dei Cantoni o le loro organizzazioni e persone esterne all’amministrazione cantonale l’utilizzo di servizi di base o di servizi elettronici viene dichiarato obbligatorio ai sensi del capoverso 3, il requisito di una base legale sufficiente per il trattamento dei dati personali si applica senza limitazioni. Pertanto, per le dichiarazioni di obbligatorietà ai sensi delle lettere a e b del capoverso 3, nella misura in cui nel quadro dell’utilizzo effettivo del servizio di base o del servizio elettronico dichiarato obbligatorio si pone la questione del trattamento di dati personali, si dovrà verificare se a livello cantonale esistono sufficienti basi giuridiche che lo consentono.

Articolo 13 Standard

Capoverso 1

Affinché i sistemi di diverse unità amministrative possano collaborare tra loro nellʼambito di un processo continuo serve un alto livello di standardizzazione. Grazie agli standard le tante interfacce di proprietà dei vari servizi amministrativi, il cui numero è cresciuto nel tempo, possono essere uniformate sia sul piano orizzontale che sul piano verticale.

Nellʼera moderna, in assenza di standardizzazione un prodotto o un servizio non è in grado di svolgere la propria funzione, o quantomeno non in modo ottimale; nei settori tecnologici infatti lʼesistenza di standard unitari è condizione indispensabile per riuscire ad adempiere i compiti in maniera efficace ed economicamente sostenibile.

Gli standard permettono in particolare di automatizzare completamente lʼinvio di comunicazioni a sistemi terzi e di procedere allʼallineamento periodico delle diverse banche dati. Facilitano la collaborazione, semplificano le soluzioni tecniche, abbassano i costi, rendono possibile lʼinteroperabilità e generano trasparenza.

Per l’elaborazione di prestazioni di Governo elettronico la Confederazione fa riferimento a standard nazionali o internazionali. A occuparsi dell’elaborazione di standard è tra gli altri lʼassociazione di

75 RS 235.1