Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

e consulenze) che i clienti possono acquistare dietro pagamento di un emolumento. Come finora, spetta al Consiglio federale stabilire gli emolumenti per le prestazioni dell’offerta di base (art. 3 cpv. 3 LMet). La novità è il rimando alla disposizione generale concernente gli emolumenti per le prestazioni di servizi dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 46a LOGA.

- Introduzione del (nuovo) articolo 3 capoverso 4 lettera a LMet

Secondo l’articolo 11 AP-LMeCA, le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale mettono a disposizione per il libero riutilizzo i dati che esse raccolgono e producono nel quadro dell’adempimento dei propri compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni. L’articolo 3 capoverso 4 lettera a LMet serve all’attuazione di questa disposizione nei settori della meteorologia e della climatologia. Per quanto concerne i motivi generali a favore della promozione degli OGD, si rimanda alla pertinente strategia del Consiglio federale80 e alle argomentazioni summenzionate relative all’articolo 11 della legge proposta. Con specifico riferimento ai dati climatologici e meteorologici occorre, in questa sede, evidenziare gli aspetti spiegati di seguito, che mostrano l’importanza per la Svizzera dell’introduzione degli OGD.

A livello internazionale gli OGD sono fortemente incentivati. La loro introduzione in relazione ai dati meteorologici e climatologici è un tema importante a livello dei servizi meteorologici dell’Europa occidentale (EUMETNET, ECOMET). Nel quadro della cosiddetta «Oslo Declaration» da molto tempo i servizi meteorologici sono sollecitati a promuovere proattivamente l’introduzione di OGD, per generare un maggiore vantaggio economico. Sulla base di quanto precede, buona parte dei servizi meteorologici che collaborano con MeteoSvizzera ha nel frattempo iniziato a offrire dati meteorologici e climatologici senza chiedere il pagamento di alcun emolumento (in particolare l’intera regione scandinava, i Paesi Bassi, la Germania, la Francia seppur con qualche limitazione e alcuni Stati dell’Europa orientale come la Polonia). L’esperienza dei servizi meteorologici mostra che l’introduzione degli OGD ha portato a un aumento massiccio dell’utilizzo dei dati. Inoltre, recentemente il Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, di cui la Svizzera è membro, si è espresso a favore dell’introduzione degli OGD. Tutte queste decisioni si basano sulla convinzione che, grazie agli OGD, sia possibile promuovere l’innovazione e la creazione di valore. Il maggior utilizzo dei dati consente altresì di sviluppare e di immettere sul mercato prodotti e servizi innovativi, aumentando in definitiva il vantaggio economico e la competitività. Merita di essere citata anche la Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (ex «INSPIRE»), che negli Stati membri dell’UE è entrata in vigore nell’estate del 2019. La direttiva inserisce il concetto delle serie di dati di elevato valore («high-value datasets»), ossia dati la cui diffusione riveste un particolare valore sociale ed economico. Tra questi si annoverano anche i dati meteorologici e climatologici che presumibilmente dal 2021 saranno disponibili gratuitamente, su larga scala e in maniera capillare in tutti gli Stati membri dell’UE. Gli emolumenti attualmente riscossi da MeteoSvizzera secondo le vigenti disposizioni di legge rappresentano quindi un’eccezione e rischiano di relegare quest’ultima in una condizione di isolamento sempre maggiore, malgrado i suoi strettissimi contatti a livello internazionale. Nell’ambito dell’«European Meteorological Infrastructure» (EMI, infrastruttura meteorologica europea)81, nella quale la Svizzera è fortemente integrata grazie all’impegno fattivo di MeteoSvizzera, sulla base del concetto «high value dataset» verranno sempre più sviluppati e gestiti operativamente prodotti meteorologici e climatologici paneuropei. Alla luce di queste considerazioni, l’obbligo di riscossione di emolumenti stabilito nella LMet sarà sempre più problematico: esso infatti complica l’efficace collaborazione per l’utilizzo dei dati instaurata con i partner europei, poiché sostanzialmente compromette il libero scambio di dati necessario a questa collaborazione. Grazie all’introduzione della strategia OGD si riesce a evitare che a medio-lungo termine la Svizzera diventi la pecora nera all’interno dell’EMI.

Inoltre, nel contesto degli OGD nei settori della meteorologia e della climatologia occorre tenere conto delle tendenze tecnologiche. Gli attuali sviluppi tecnologici sui big data si basano sul principio OGD.

80 RS 429.1

81 L’espressione «infrastruttura meteorologica europea» indica collettivamente i servizi meteorologici nazionali europei più una serie di organizzazioni europee specializzate che operano negli ambiti della meteorologia e climatologia, come EUMETSAT («European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites», organizzazione intergovernativa finalizzata alla gestione della rete europea dei satelliti meteorologici), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine ed EUMETNET («European Meteorological Network», raggruppamento di interessi economici dei servizi meteorologici europei).