Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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discriminazione degli offerenti ammessi a partecipare in Svizzera. Pertanto propone la seguente formulazione dell’articolo 9 capoverso 5:

«Le organizzazioni e le persone incaricate dello svolgimento dei compiti durante lo svolgimento della loro attività sono tenute a rispettare i principi riconosciuti in Svizzera volti alla promozione della concorrenza nell’interesse di un’economia di mercato fondata su un ordine liberale e alla non discriminazione degli offerenti ammessi a partecipare in Svizzera.»

❖ Reiezione dell’articolo 9

La Ligue vaudoise critica il fatto che all’articolo 9 si parli della delega di una serie di «attività amministrative ausiliarie nel settore del Governo elettronico» senza però darne una definizione. Quando, come nel caso di «eTransloco Svizzera», la creazione, la gestione e l’amministrazione di un servizio delle autorità vengono delegate a organi esterni all’amministrazione (in questo caso eOperations Svizzera AG), tale delega non può essere considerata un’attività ausiliaria. Una delega di questo tipo, a seconda dei casi, dovrebbe essere sancita da una legge federale ai sensi dell’articolo 178 capoverso 3 Cost.

Una persona fisica (Alève Mine) ritiene che dovrebbe essere esclusa la possibilità di

esternalizzare i compiti delle autorità a soggetti privati.