Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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3.3.3.11Articolo 9 Delega di compiti

1 Mediante un’ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria nel settore del Governo elettronico. In questo contesto, occorre disciplinare in particolare: a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici applicabile; b. la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate dell’adempimento dei compiti; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale; c. il controllo delle organizzazioni e delle persone.

2 L’esecuzione di procedure di appalto secondo le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale se: a. la Confederazione detiene partecipazioni nell’organizzazione o nella persona; b. nessun privato detiene partecipazioni nell’organizzazione o nella persona; e c. l’organizzazione o la persona non fornisce a privati alcuna prestazione sul mercato.

3 Laddove necessario, alle organizzazioni e alle persone incaricate dell’adempimento di compiti possono essere attribuite competenze decisionali.

4 Il Consiglio federale seleziona il responsabile dell’adempimento di compiti mediante una procedura trasparente, obiettiva e imparziale.

In merito alla base legale per l’esternalizzazione dei compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria nel settore del Governo elettronico si sono espressi in totale 17 partecipanti alla

consultazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di osservazioni generali e proposte di modifica della formulazione dell’articolo della legge. Soltanto 2 partecipanti alla consultazione hanno

espresso parere contrario all’inserimento della disposizione nella legge.

Osservazioni generali relative all’articolo 9

Relativamente a questo articolo la CdC e il Cantone NW hanno affermato che, dal momento che i Cantoni sarebbero interessati dalla delega dei compiti, si aspetterebbero di essere coinvolti e ascoltati in modo adeguato. La CdC, inoltre, fa notare che a questo riguardo bisognerebbe chiarire anche se e in che misura il presente articolo sia in grado di legarsi al progetto ADS e, in

particolare, alla sua prospettiva a lungo termine, per esempio per quanto riguarda gli standard e i servizi di base.

Per quanto riguarda il capoverso 2 eOperations Svizzera SA propone di non creare inutili ostacoli che potrebbero rallentare i progetti di digitalizzazione. Il riferimento qui è alla regola prevista

nell’avamprogetto che stabilisce che la Confederazione dovrebbe possedere delle partecipazioni nelle organizzazioni a cui affida l’esecuzione delle procedure di appalto. Secondo l’associazione il diritto in materia di appalti pubblici non richiede alcuna partecipazione. Nel caso di eOperations Svizzera SA questo presupposto sarebbe sicuramente soddisfatto in futuro, ma inserire una

disposizione di questo tipo potrebbe rappresentare un ostacolo in altri casi.

Il Cantone TG critica questo articolo perché consentirebbe alla Confederazione di delegare

qualsiasi compito inerente all’attività amministrativa ausiliaria a organizzazioni private. A suo

avviso, infatti, non viene stabilita alcuna limitazione a un settore ben preciso e quindi la

disposizione non sarebbe conforme all’articolo 164 capoverso 1 Cost. che stabilisce che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale.