Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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Il Cantone GE afferma che questa delega dei compiti è come un invito a firmare un assegno in bianco per l’assegnazione sistematica dei mandati pubblici a imprese private. Ritiene pertanto che sarebbe auspicabile che in questo articolo si indicasse in modo esplicito l’intenzione di favorire soluzioni sviluppate da un ente pubblico (ad es. i Cantoni), così da aumentare il valore degli investimenti pubblici già effettuati.
Il Cantone VS obietta che, tenuto conto del (chiarificatore) capoverso 2, non si capisce la
necessità e la portata del capoverso 1, che fornisce informazioni generiche e ambigue.
Digitale Ökonomie sostiene che i principi di questa legge, in particolare quelli degli articoli 10-14, dovrebbero essere considerati presupposti essenziali per la delega dei compiti. A suo avviso bisognerebbe assolutamente evitare che la delega dei compiti porti all’adozione di standard
inferiori o che, addirittura, questo possa essere considerato un modo per aggirare delle
disposizioni ritenute forse troppo rigorose.
economiesuisse si dichiara contraria alla delega dei compiti a imprese della Confederazione, così come indicato nel rapporto esplicativo.
L’USAM è favorevole alla delega dei compiti a imprese private. L’interoperabilità dei sistemi
approntati dall’Amministrazione federale, però, non dovrebbe imporre obblighi amministrativi alle imprese o costringerle a sostenere dei costi. Gli standard dei mezzi elettronici introdotti potrebbero in alcuni casi avere delle ripercussioni sulle imprese e/o imporre loro delle spese, sia nel caso in cui, per garantire la compatibilità per il trattamento dei dati, esse debbano adeguare i loro sistemi interni, sia perché, non potendosi permettere di modificare i loro sistemi, non verrebbero inserite nell’elenco delle imprese prese in considerazione per l’assegnazione dei mandati pubblici.
Dal punto di vista dell’associazione eGov-Schweiz bisognerebbe garantire anche che l’utilizzo comune delle infrastrutture porti anche ad appalti congiunti e che non vi sia un accorpamento sistematico delle prestazioni attorno a tematiche sempre più ampie che escludono gli offerenti più piccoli.
Secondo Médecins Fribourg non dovrebbe essere consentito delegare i compiti a
un’organizzazione che non ha sede in Svizzera o che è sotto controllo straniero (l’organizzazione dovrebbe essere svizzera o avere una forma giuridica di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera). Inoltre, a suo avviso, nella legge dovrebbe essere aggiunto che l’organo a cui vengono delegati i compiti è tenuto a svolgere esclusivamente i compiti indicati dal Consiglio federale.
❖ Approvazione parziale dell’articolo 9
• Proposte di modifica e suggerimenti relativi all’articolo 9
La CdC propone di integrare come di seguito il capoverso 1 lettera a:
«[...] segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici e protezione dei dati applicabile».
eOperations Svizzera SA propone di fare in modo che il processo di delega dei compiti inerente all’attività amministrativa ausiliaria sia il più possibile semplice, così da non rallentare inutilmente l’attuazione di progetti e il funzionamento congiunto dei nuovi servizi di base e delle applicazioni specialistiche. A suo avviso, quindi, sarebbe sufficiente
concludere delle convenzioni, mentre non sarebbero necessarie ordinanze per le pure attività amministrative ausiliarie. Attraverso la semplificazione si contribuirebbe anche a una maggiore flessibilità. Per i progetti comuni, per esempio di Confederazione e Cantoni, un’ordinanza non sarebbe comunque sufficiente, ma sarebbe decisamente più utile una convenzione comune tra tutti gli organi coinvolti. La semplificazione proposta
contribuirebbe ad attuare più rapidamente i progetti di digitalizzazione
dell’amministrazione nel loro complesso, pertanto l’associazione propone di modificare il capoverso 1 come di seguito:
«1 Mediante un’ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare ...» La lettera a dovrebbe essere stralciata senza essere sostituita, la lettera b diventerebbe la a e la lettera c diventerebbe la b.