Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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favorire il «lock-in commerciale» e la creazione di «monopoli di fatto». Gli integratori, infatti,
potrebbero acquisire progetti open source, svilupparli, integrarli e poi venderli a una cerchia di clienti che rimarrebbero a loro legati perché, nonostante l’applicazione sia basata su un codice open source, gli sviluppi, le parametrizzazioni e le integrazioni apportate rimarrebbero di proprietà degli integratori. Questa prassi è già ampiamente diffusa e sarebbe un peccato se fosse applicata anche a progetti open source sviluppati da o per la Confederazione. Secondo il Cantone VS sarebbe quindi opportuno fornire dei chiarimenti a riguardo. Inoltre, dovrebbero essere definiti dei principi di governance, probabilmente attraverso un’ordinanza. Secondo il Cantone mettere a disposizione dei progetti open source non è una questione di poco conto e potrebbe richiedere un ingente lavoro amministrativo e di coordinamento per la community. Se la comunità collegata al progetto non dovesse essere gestita dalla Confederazione, dovrebbero essere definiti anche i dettagli. Questa governance dovrebbe specificare nel modo più chiaro possibile anche il tipo di licenza open source da adottare o addirittura da preferire.
Secondo il Cantone TG sarebbe opportuno stabilire anche che per lo sviluppo di applicazioni open source devono essere utilizzati componenti anch’essi open source.
Il Cantone GE critica il presente articolo affermando che sembra essere impreciso, perché
mescola due diversi concetti, ovvero quello di software libero e quello di codice open source.
Inoltre ritiene che sarebbe opportuno chiarire quali sono le intenzioni della legge in merito alle licenze.
Fiduciari Suisse fa notare l’importanza di un approccio che favorisce l’adozione di OSS, ma ritiene che, a seconda delle circostanze, sarebbe opportuno valutare anche se non sia meglio scegliere un software proprietario. In generale l’associazione appoggia la spinta verso gli OSS,
perché a suo avviso presentano una serie di vantaggi interessanti e all’avanguardia, tra i quali standard aperti, indipendenza, intercambiabilità, sviluppo costante grazie alle community,
sicurezza e, non per ultimo, risparmio sui costi.
CCC-CH fa notare che dal punto di vista terminologico non bisognerebbe parlare soltanto di software open source (OSS), quanto piuttosto di software free and open source (FOSS):
utilizzando il termine software liberi (free software) si sottolinea l’importanza delle libertà essenziali che il software garantisce agli utenti e, anche dal punto di vista delle licenze, il fatto che non sempre è compatibile con i software open source (OSS) puri.
La Swico ritiene che sarebbe utile valutare l’eventuale estensione della disposizione alle
collaborazioni e alle partecipazioni di cui agli articoli 5, 6 e 9. Dal momento che l’articolo 10
contiene disposizioni potestative, lo spazio di manovra per affidare mandati di sviluppo a terzi sarebbe maggiore e, secondo la Swico, costituirebbe un vantaggio. Questo, però, solleva anche il problema del rapporto con gli acquisti. Secondo l’associazione, al massimo potrebbe essere opportuno stabilire che al momento dell’assegnazione di mandati di sviluppo le autorità e le
organizzazioni ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 valutino se è disponibile un’alternativa adeguata di tipo OSS, che aumenterebbe la libertà di azione successiva e ridurrebbe i costi.
La FER ritiene che potrebbe essere difficile valutare gli interessi pubblici e privati nonché rispettare il principio di proporzionalità e di neutralità concorrenziale per consentire delle eccezioni al
principio costituzionale di un ordinamento economico del diritto privato autorizzando, in particolare, lo Stato a mettere a disposizione software open source. La possibilità che si fornisca un effettivo contributo all’adempimento dei compiti statali non è sufficiente a giustificare un comportamento in deroga al principio costituzionale di un ordinamento economico di diritto privato. Inoltre
l’argomentazione in base alla quale l’obbligo di versare emolumenti che coprano le spese
garantirebbe la neutralità concorrenziale sarebbe ingannevole, perché quando lo Stato fornisce dei servizi, il suo unico scopo è coprire i costi e non ottenere un guadagno come un soggetto
dell’economia privata. I privati, per sopravvivere e sviluppare la propria attività non possono
lavorare semplicemente per coprire i costi, devono ottenere un guadagno e questo, di fatto, rende i loro prodotti e i loro servizi più costosi di quelli offerti dallo Stato, anche nel caso in cui questo richieda il pagamento di emolumenti.