Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
Dal momento che la questione del diritto applicabile solleva anche altre questioni relative alle competenze e ai limiti per quanto riguarda la protezione dei dati, privatim propone la seguente integrazione all’articolo 9 capoverso 1 lettera a:
«il diritto applicabile, segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici applicabile e il diritto in materia di protezione dei dati applicabile».
La Posta CH SA sostiene che il potenziale macroeconomico del Governo elettronico potrebbe essere sfruttato appieno solo delegando i compiti a offerenti terzi come la Posta. Limitare l’esternalizzazione alle sole «attività amministrative ausiliarie» significherebbe sprecare questo potenziale. Inoltre, dal testo di legge non sarebbe chiaro cosa si intenda per attività amministrative ausiliarie. Pertanto propone la seguente modifica all’articolo 9 capoverso 1:
«1 Mediante un’ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a
organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte
dell’Amministrazione federale compiti nel settore del Governo elettronico, in particolare inerenti all’attività amministrativa ausiliaria.»
eOperations Svizzera SA, inoltre, in merito al capoverso 2 sostiene che i presupposti in base ai quali:
a) i compiti possono essere delegati a terzi senza concorso pubblico; e
b) è possibile acquistare prestazioni da terzi senza concorso pubblico,
sono già sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente (art. 9 e 10 LAPub). Pertanto propone di modificare il capoverso 2 come indicato di seguito.
La lettera a dovrebbe essere stralciata senza essere sostituita, la lettera b diventerebbe la a e la lettera c diventerebbe la b.
L’UCS ritiene opportuno stabilire all’interno della legge in che modo il Consiglio federale possa esercitare un’attività di controllo sufficiente (in particolare nel caso di eOperations Svizzera SA, un’azienda di diritto privato che non è assoggettata ai normali meccanismi di controllo della Confederazione).
Médecins Fribourg propone di inserire nella legge che i risultati dei controlli effettuati dal Consiglio federale sugli organismi a cui sono stati delegati dei compiti siano resi pubblici.
La Posta CH SA è favorevole a una procedura di selezione trasparente del responsabile dell’adempimento dei compiti. Bisognerebbe tuttavia chiarire se e in che misura la
procedura di selezione valga come compito pubblico ai sensi dell’articolo 9 LAPub, se in tal modo alla procedura di selezione sia applicabile il diritto in materia di appalti pubblici e se da parte sua il responsabile dell’adempimento dei compiti sia assoggettato al diritto in materia di appalti pubblici. La Posta propone quindi la seguente modifica:
«4 Il Consiglio federale seleziona il responsabile dell’adempimento di compiti mediante una procedura trasparente, obiettiva e imparziale. Regolamenta l’applicabilità del diritto in materia di appalti pubblici alla procedura di selezione e al responsabile dell’adempimento di compiti e si assicura che gli offerenti terzi non siano svantaggiati.»
digitalswitzerland solleva il dubbio che la delega delle competenze in materia di appalti a organizzazioni di diritto privato e il successivo trasferimento a Cantoni e Comuni senza assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici potrebbe portare a un rischio non trascurabile di distorsione della concorrenza. Lo stesso emerge anche dalla perizia della COMCO sul progetto eOperations. La creazione di un’organizzazione centrale di questo tipo per l’acquisto ed eventualmente anche per la gestione e la distribuzione, in cui sono coinvolti la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, rafforzerebbe sicuramente anche il potere d’acquisto del settore pubblico e quindi senza dubbio aumenterebbe anche il rischio che tale potere venga utilizzato in modo improprio. digitalswitzerland chiede pertanto che nell’articolo 9 venga integrato il principio in base al quale le organizzazioni e le persone incaricate di compiti relativi agli acquisti durante lo svolgimento della loro attività rispettino i principi riconosciuti in Svizzera volti alla promozione della concorrenza nell’interesse di un’economia di mercato fondata su un ordine liberale e alla non