Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati
3.3.3.12Articolo 10 Software open source
1 Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l’adempimento dei propri compiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. le autorità federali rendono liberamente disponibili i software secondo i seguenti principi relativi ai software open source:
1. pubblicano il codice sorgente;
2. autorizzano chiunque a utilizzare, studiare, sviluppare e trasmettere i software senza pagare licenze; b. le autorità federali stesse o altri soggetti sono interessati al riutilizzo dei software; c. sono tutelati i diritti di terzi.
2 Laddove possibile e opportuno, si devono utilizzare testi relativi alle licenze riconosciuti o diffusi a livello internazionale. Ove consentito dal diritto civile, le licenze devono escludere pretese contrattuali in materia di responsabilità.
3 La concessione di licenze sottostà al diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra concessori di licenze e titolari di licenze sono giudicate dai tribunali civili.
4 Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate segnatamente all’integrazione, alla manutenzione, alla sicurezza informatica e al supporto purché vi sia un interesse pubblico e l’onere per fornire tali prestazioni sia proporzionato. A tale scopo riscuotono emolumenti a copertura dei costi.
5 Il dipartimento competente può concedere, per determinate prestazioni di servizi di cui al capoverso 4, eccezioni alla riscossione di emolumenti, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
Sulla base legale relativa ai software open source sono stati formulati numerosi riscontri contenenti principalmente osservazioni generali o proposte di modifica concrete. 17 partecipanti alla
consultazione si sono dichiarati espressamente favorevoli all’inserimento di questa disposizione di legge, mentre 3 partecipanti alla consultazione hanno espresso parere contrario alla disposizione.
Osservazioni generali relative all’articolo 10
Secondo la CdC bisognerebbe chiarire in che misura i Cantoni potrebbero utilizzare i software open source della Confederazione o acquistarli senza un bando. Inoltre, bisognerebbe verificare se non sia opportuno applicare le condizioni corrispondenti anche ai software sviluppati dalla Confederazione come CSS (closed source software). Questi software possono infatti essere stati sviluppati ad hoc, e in tal caso è la Confederazione a detenere i relativi diritti, oppure possono essere software di terzi e quindi la Confederazione può trasmettere i diritti di utilizzo. Così come nel caso degli OSS, anche questi software sarebbero trasferiti (per esempio ai Cantoni) senza che venga richiesto il pagamento di licenze. Al contrario di quanto disposto per gli OSS, però, in questo caso non si applicherebbe il principio relativo alla pubblicazione del codice sorgente.
Il Cantone ZH sottolinea l’importanza di creare disposizioni ineccepibili dal punto di vista della normativa in materia di appalti pubblici per il trasferimento e l’utilizzo di software open source senza che vengano pagate licenze.
Il Cantone VS sottolinea che, in base a quanto stabilito dall’avamprogetto, il codice sorgente messo a disposizione dovrebbe poter essere utilizzato liberamente, ma senza l’obbligo di mettere a disposizione della community i relativi sviluppi. Senza questo obbligo, però, la legge potrebbe