Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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sfruttare i diversi vantaggi offerti dagli OSS, non per ultimo il «total cost of ownership». Di conseguenza viene proposto questo nuovo capoverso:
«6 La messa a disposizione tramite una licenza open source deve essere programmata già in fase di progettazione, acquisto e sviluppo del software.»
Il Partito Pirata propone una diversa formulazione:
«6 (nuovo)Il software open source è uno dei criteri principali da soddisfare in fase di
progettazione, bando, acquisto e sviluppo dei software.»
Digitale Ökonomie lamenta che il capoverso 1 e il rapporto esplicativo non stabiliscono che i principi OSS sono sufficientemente noti per produrre gli effetti desiderati nel contesto della LMeCA. Sarebbe quindi necessario chiarire i punti seguenti.
- La caratteristica principale dei software open source non è quella che possono essere «messi a disposizione» o possono essere «messi a disposizione (...) senza richiedere il pagamento di licenze». Così facendo il significato e lo scopo degli OSS verrebbe distorto quasi del tutto.
- Gli OSS devono essere intesi come un modello di sviluppo completo.
- Gli OSS includono o si basano anche su interfacce tecniche, organizzative e procedurali. Quindi permetterebbero di evitare i potenziali svantaggi che si è soliti riscontrare quando un software viene sviluppato internamente. L’attuale articolo 10 non permette di ottenere una serie di vantaggi offerti dagli OSS, come uno sviluppo trasparente e la possibilità di evitare doppie procedure. Scopo delle proposte riportate di seguito è quindi quello di formulare in modo più comprensibile, pratico e vincolante l’orientamento generale
auspicato da Digitale Ökonomie. I capoversi 1 e 2 dovrebbero essere sostituiti con:
«Le autorità federali assoggettate alla presente legge che sviluppano o fanno sviluppare software per l’adempimento dei propri compiti si attengono ai principi dei software open source.
Nello specifico, i software sono progettati e sviluppati in modo libero e vengono messi a disposizione attraverso una licenza che permette a chiunque di utilizzare, studiare,
sviluppare e distribuire il software.
Per lo sviluppo devono essere utilizzate licenze riconosciute o diffuse a livello
internazionale.»
CH Open spiega che Confederazione, Cantoni e Comuni potrebbero trarre gli stessi vantaggi da determinati prodotti OSS. In determinati casi potrebbe dunque essere sensato aiutare i relativi progetti di collaborazione a superare i primi ostacoli finanziari attraverso dei finanziamenti iniziali. Questo però dovrebbe essere previsto dalla legge. In questo senso bisognerebbe tenere presente che per gli utenti degli enti pubblici progettare fin dall’inizio i software open source nel modo più generico possibile (per esempio
prevedendo fin da subito diverse versioni linguistiche) rappresenta un vantaggio. I lavori che consentano una struttura così generica dovrebbero quindi poter essere messi a disposizione gratuitamente dalla Confederazione. Nella prassi, però, questo porterebbe spesso all’insorgere di problematiche tecniche e giuridiche connesse agli OSS. La
Confederazione dovrebbe quindi affidare a un ente (p. es. l’UFIT) il compito di fornire un servizio di consulenza pertinente. A questo riguardo CH Open propone la seguente formulazione:
«7 La Confederazione promuove la collaborazione con i Cantoni e i Comuni nel campo dei software open source, per esempio attraverso il finanziamento iniziale dei progetti o attraverso il finanziamento di funzionalità dei software che permettono il loro riutilizzo da parte di altri enti pubblici. Inoltre la Confederazione si occupa della creazione di un organo consultivo.»
CH Open propone, inoltre, di creare un «single point of contact» centrale per la
pubblicazione dei software open source e suggerisce che potrebbe essere adottata la seguente formulazione:
«6 La Confederazione crea una piattaforma centrale attraverso la quale servizi federali, Cantoni, Comuni e altre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato sviluppano e rendono liberamente disponibili software open source.»
Infine, sempre CH Open propone anche di modificare il capoverso 1 nel seguente modo: