Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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«4 La Confederazione garantisce che non sia fatta concorrenza all’economia privata. La Confederazione acquista le prestazioni di servizi, segnatamente quelle per l’integrazione, la manutenzione, la sicurezza informatica e il supporto ai software open source dal settore privato ed evita di fornire queste prestazioni di servizi complementari al di fuori
dell’Amministrazione federale».
Secondo CH Open lo scambio con la community di utenti e sviluppatori avviene
regolarmente in modo informale e gratuito. I limiti previsti dal capoverso 4 per quanto riguarda la fornitura di servizi a pagamento da parte della Confederazione rischiano però di impedire la partecipazione al normale scambio informale di informazioni. Dovrebbero quindi essere forniti maggiori dettagli in merito. Per motivi di neutralità concorrenziale, le prestazioni della Confederazione che vanno oltre questo scambio informale e sono legate agli OSS rilasciati o utilizzati dalla Confederazione devono essere risarcite secondo i principi abituali (cfr. art. 41a cpv. 3 LFC5). CH Open propone quindi la seguente
formulazione:
«4 Le autorità federali assoggettate alla presente legge prendono parte allo scambio con gli utenti e i produttori del software open source pubblicato, promuovono la sua diffusione e possono partecipare ai relativi comitati. Sono autorizzate a fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate segnatamente all’integrazione, alla manutenzione, alla
sicurezza informatica e al supporto purché vi sia un interesse pubblico e l’onere per fornire tali prestazioni sia proporzionato. A tale scopo riscuotono emolumenti a copertura dei costi.
5Il dipartimento competente può concedere, per determinate prestazioni di servizi di cui al capoverso 4, eccezioni alla riscossione di emolumenti, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata o che le prestazioni complementari
promuovano il riutilizzo da parte di altri utenti pubblici.»
La Posta CH SA critica il fatto che i modelli commerciali previsti al capoverso 4 per le autorità federali sono chiaramente in contraddizione con le motivazioni degli OSS. Nel caso degli OSS le prestazioni di servizi complementari spesso sono l’unica possibilità per ottenere un’entrata. Pertanto la fornitura dei servizi complementari agli OSS dovrebbe essere riservata all’economia privata. Le offerte statali annullano ogni possibilità di
guadagno per i fornitori terzi interessati agli OSS, come la Posta, o comunque le rendono molto più difficili. La Posta propone quindi di sostituire i capoversi 4 e 5 con i seguenti:
«4 La Confederazione garantisce che non sia fatta concorrenza all’economia privata. La Confederazione acquista le prestazioni di servizi, segnatamente quelle per l’integrazione, la manutenzione, la sicurezza informatica e il supporto ai software open source dal settore privato ed evita di fornire queste prestazioni di servizi complementari al di fuori
dell’Amministrazione federale».
❖ Reiezione dell’articolo 10
L’USAM e il Centre Patronal ritengono che la base legale per gli OSS non sia necessaria
(facendo riferimento alla perizia dei prof. Poledna, Schlauri e Schweizer secondo la quale nella maggior parte dei casi la messa a disposizione gratuita del codice sorgente non rappresenterebbe una prestazione negoziabile). L’USAM aggiunge poi che, per qualificarla come prestazione
negoziabile, la cessione del codice sorgente dovrebbe essere legata a servizi complementari quali lʼintegrazione, la manutenzione, lʼassistenza e la sicurezza informatica, che consentano di
utilizzare il relativo codice.
Secondo la Posta CH SA la Confederazione dovrebbe poter imporre il ricorso a software open source nei casi in cui è titolare dei diritti sui software e su eventuali brevetti. La Confederazione quindi deve poter figurare come concedente la licenza e deve garantire che attraverso l’offerta di licenze di OSS non entri in concorrenza con fornitori terzi come la Posta. Le offerte statali di OSS, in concorrenza con soluzioni proprietarie di offerenti privati, potrebbero rappresentare una
minaccia per gli investimenti e i modelli di business privati. Per la concessione di licenze su
5 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0)