Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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1Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere mettono a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l’adempimento dei propri compiti se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a. le autorità federali rendono liberamente disponibili i software secondo i seguenti principi relativi ai software open source:
1. rendono pubblico il codice sorgente;
2. autorizzano chiunque a utilizzare, studiare, sviluppare e trasmettere i software senza pagare licenze;
b. le autorità federali stesse o altri soggetti sono interessati al riutilizzo dei software;
c. sono tutelati i diritti di terzi e gli interessi pubblici superiori.»
Ove opportuno, gli sviluppi effettuati internamente, di cui la Confederazione detiene i diritti, dovrebbero essere rilasciati come software open source, in modo tale che altre autorità possano utilizzare questi software e quindi si possano poi dividere i costi per gli sviluppi successivi.
Ad lettera a: il termine tedesco di «offenlegen» del codice sorgente è troppo ristretto in quanto non vengono indicati i «destinatari». Utilizzando il termine «veröffentlichen», si chiarisce invece che il codice sorgente viene messo a disposizione del pubblico.
Ad lettera b: in generale si presume che vi sia un interesse da parte del pubblico e dell’amministrazione; tuttavia spesso tale interesse può essere accertato soltanto dopo che il codice è stato reso pubblico. La lettera b del capoverso 1 dovrebbe quindi essere soppressa.
Ad lettera c: eventuali deroghe a questo principio potrebbero essere concesse dal dipartimento responsabile nel caso sia reso necessario dal segreto d’ufficio, ai fini della sicurezza nazionale o per altri fattori legittimi di importanza maggiore.
Il Partito Pirata chiede che il capoverso 1 sia formulato in modo vincolante e avanza la seguente proposta:
«1 Le autorità assoggettate alla presente legge mettono a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppano o fanno
sviluppare per l’adempimento dei propri compiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni: …»
CCC-CH ritiene che, per favorire la collaborazione, al capoverso 1 lettera a numero 1 dovrebbe essere stabilito che il codice sorgente viene rilasciato all’interno di un sistema di controllo delle versioni (RCS), inserendo per esempio la seguente modifica:
«1. pubblicano il codice sorgente in un sistema che consente il controllo delle versioni e la collaborazione da parte di terzi,»
L’associazione eGov-Schweiz propone che nella base legale venga indicato
esplicitamente che la Confederazione deve essere in possesso dei diritti sulla soluzione per mettere a disposizione una licenza open source. Tale proposta mette anche in evidenza una questione strategica che deve essere chiarita prima ancora della
pubblicazione del bando di gara.
Considerata l’importanza che un open source non sia utilizzato in ambiti diversi da quelli per i quali è stato scritto, il Cantone TI propone di aggiungere un nuovo capoverso 6 formulato come segue:
«Non si applicano queste disposizioni ove sussistano motivate ragioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali».
La CdC e il Cantone LU propongono di verificare se nell’articolo 10 capoverso 2 debba essere aggiunto che il diritto applicabile è quello svizzero e il foro competente sono i tribunali della Confederazione. In questo modo non vi sarebbe il rischio che
l’amministrazione pubblica (e quindi anche i Cantoni coinvolti) debba confrontarsi con eventuali giurisdizioni straniere, con un notevole dispendio di risorse.
CH Open critica il capoverso 2 in quanto i testi giuridici delle relative licenze non
dovrebbero essere modificati dal concedente la licenza; una questione delicata anche dal