Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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punto di vista della certezza del diritto. Il modo in cui è formulato il capoverso 2

dell’avamprogetto potrebbe però far intendere questo e quindi secondo CH Open

dovrebbe essere modificato. I software open source sono ampiamente utilizzati a livello internazionale. Le licenze nazionali, quindi, non si sono mai davvero affermate. Di

conseguenza il rimando a licenze non riconosciute a livello internazionale ma «diffuse» dovrebbe essere cancellato. Ad oggi i timori legati ai rischi di responsabilità per quanto riguarda i software open source si sono puntualmente rivelati esagerati. Questo perché di solito le licenze OSS più diffuse escludono già la responsabilità se consentito dalla legge. Tuttavia, secondo l’associazione sarebbe opportuno specificare nel testo di legge che per la licenza del software possono essere utilizzate solo licenze che escludono ogni

responsabilità. Nella pratica l’esclusione di responsabilità delle licenze OSS non riguarda solo la responsabilità contrattuale ma, indipendentemente dal motivo giuridico, qualsiasi tipo di responsabilità, purché sia consentito dalla legge. Pertanto CH Open ritiene che bisognerebbe eliminare la limitazione alla responsabilità contrattuale. Il capoverso 2 dovrebbe quindi essere così formulato:

«2 Laddove possibile e opportuno, Al momento della pubblicazione del software si devono utilizzare testi relativi alle licenze riconosciute o diffusi a livello internazionale che, . ove consentito dal diritto civile, le licenze devono escludere escludano pretese contrattuali in materia di responsabilità verso il titolare della licenza.»

In merito al capoverso 4, l’associazione eGov-Schweiz fa notare che la fornitura di prestazioni da parte dell’amministrazione dovrebbe essere prevista solo in casi

eccezionali. La fornitura di prestazioni da parte dell’amministrazione pubblica consentita dal capoverso 4 pertanto, per quanto possibile, dovrebbe essere limitata soltanto a quei casi in cui il settore privato non è in grado di fornire tali servizi.

Anche economiesuisse e il PLR hanno espresso un parere simile: bisognerebbe limitare maggiormente le possibilità concesse all’amministrazione di fornire servizi complementari anche a soggetti terzi. In questo ambito il rischio di distorsione della concorrenza è

particolarmente elevato e sono pochi i casi in cui si può giustificare un’attività economica dello Stato. In generale i software open source statali non dovrebbero quindi avere un effetto inibitorio sull’innovazione nell’economia privata o limitare lo stimolo a effettuare investimenti. Dal punto di vista della neutralità concorrenziale, quindi, la possibilità

concessa alla Confederazione dal capoverso 4 di fornire servizi è considerata critica, così come la possibilità di riscuotere emolumenti a copertura dei costi sancita al capoverso 5.

Per evitare un’inutile concorrenza all’economia privata, Digitale Gesellschaft,

digitalswitzerland, Opendata.ch e la Swico propongono di strutturare in modo diverso il capoverso 4 e di richiedere non «emolumenti a copertura dei costi» ma «un’indennità in linea con i prezzi di mercato», se esiste un mercato che offre servizi comparabili.

Digitale Ökonomie propone le seguenti formulazioni per i capoversi 4 e 5:

«A tale scopo riscuotono emolumenti a copertura dei costi» può essere sostituito con «A tale scopo riscuotono di regola emolumenti». In questo modo il capoverso 5 diventa superfluo e può essere stralciato.

Involontariamente la formula utilizzata nell’avamprogetto lascerebbe arrivare alla

conclusione sbagliata che gli OSS non sono sviluppati principalmente dal settore privato. Tuttavia, sarebbe sufficiente che «segnatamente all’integrazione, alla manutenzione, alla sicurezza informatica e al supporto», ai sensi del capoverso 4, venissero di regola riscossi degli emolumenti. Così le eccezioni sarebbero in pratica rappresentate soltanto dai suddetti servizi prestati da autorità ad altre autorità.

La Posta CH SA critica il fatto che i modelli commerciali previsti al capoverso 4 per le autorità federali sono chiaramente in contraddizione con le motivazioni degli OSS. Nel caso degli OSS le prestazioni di servizi complementari sono spesso l’unica possibilità per ottenere un’entrata. Pertanto la fornitura dei servizi complementari agli OSS dovrebbe essere riservata all’economia privata. Le offerte statali annullano ogni possibilità di

guadagno per i fornitori terzi interessati agli OSS, come la Posta, o comunque le rendono molto più difficili. La Posta propone quindi di sostituire i capoversi 4 e 5 con i seguenti: