Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati

3.3.3.13Articolo 11 Open government data

1 Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale mettono a disposizione per il libero riutilizzo i dati che esse raccolgono o producono nel quadro dell’adempimento dei propri compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni. Sono escluse le indicazioni sulle fonti prescritte da leggi speciali.

2 I dati sono messi a disposizione su reti accessibili al pubblico gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto.

3 Non sono resi accessibili al pubblico: a. i dati che in virtù di altri atti normativi non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d’autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali; b. i dati la cui preparazione ai fini della messa a disposizione richiede mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale, tecnico o del personale, che sono sproporzionati in particolare rispetto all’utilità dei dati per la società, l’ambiente e l’economia (valore aggiunto).

4 I dati sono disponibili su una piattaforma centrale mediante rimando e sono muniti di metadati predefiniti. L’Ufficio federale di statistica disciplina, in collaborazione con la Cancelleria federale, il contenuto e la forma dei metadati.

5 Le unità amministrative non sono tenute a verificare l’esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati destinati alla pubblicazione o a verificarne altri elementi.

L’inserimento dei principi degli OGD all’interno della LMeCA è stato accolto con favore dalla

maggioranza dei soggetti coinvolti. 33 dei partecipanti alla consultazione si sono espressi a favore dell’orientamento di questo articolo. Tuttavia, 5 partecipanti (CORSTAT e la CdC, che però

approvano l’approccio generale; GE, VD e VS) respingono l’articolo nella sua attuale forma.

CORSTAT perché ritiene che nella proposta di legge si tenga troppo poco in considerazione l’importanza dei dati delle autorità e che questo possa ostacolare notevolmente l’adozione su larga scala del principio di open-by-default. La CdC, GE, VS e VD, invece, respingono l’attuale

formulazione perché non ritengono accettabile che la decisione sulla pubblicazione dei dati OGD, che dai Cantoni sono trasferiti alla Confederazione, venga presa senza il coordinamento e

l’esplicito consenso dei Cantoni stessi. Altre proposte di modifica riguardano la portata e i tempi di attuazione, il campo di applicazione, il carattere vincolante e/o la portata delle deroghe previste. Di tutti i partecipanti alla consultazione 18 (PES, Opendata.ch, Digitale Schweiz,

digitalswitzerland, CH Open, economiesuisse, pvl, FER, Digitale Ökonomie, Partito Pirata, PSS, CH++, Swiss Data Alliance, FORS, FNS, CORSTAT, Swico, Cantone ZH) ritengono che le

misure proposte dalla legge siano insufficienti e in particolare chiedono un carattere più vincolante, un campo di applicazione più ampio (a livello materiale o di personale), minori deroghe e/o tempi di attuazione più rapidi. 3 partecipanti alla consultazione (USAM, Médecin Fribourg, Cantone LU), al contrario, chiedono che siano previste maggiori deroghe, segnatamente che siano esclusi dall’ambito OGD i dati sanitari e i dati protetti dal segreto d’ufficio, o che sia garantita con maggiore sicurezza la non reidentificazione della persona. La CdC e i Cantoni GE, VD e VS chiedono inoltre che i Cantoni siano coinvolti nel processo di definizione degli standard per i metadati.

Durante la procedura di consultazione non sono pervenuti pareri che esprimono un rifiuto del principio degli OGD.