Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati
3.3.3.14Articolo 12 Servizi elettronici delle autorità
1Il Consiglio federale può obbligare le autorità assoggettate alla presente legge a utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all’adempimento di compiti da parte delle suddette autorità.
2Può prevedere che unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale mettano a disposizione dei Cantoni, dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato incaricate dell’esecuzione del diritto federale o cantonale i servizi elettronici delle autorità per l’adempimento dei loro compiti se:
a. tali servizi sono gestiti contemporaneamente per adempiere compiti propri dell’Amministrazione federale;
b. non è compromesso l’adempimento dei compiti principali dell’unità amministrativa interessata; e
c. non sono necessari mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale e del personale.
3Se è necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale può obbligare a utilizzare i servizi elettronici delle autorità gestiti dalla Confederazione le seguenti autorità, organizzazioni e persone:
a. le autorità dei Cantoni;
b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale.
4I Cantoni contribuiscono ai costi in misura proporzionale all’utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei servizi. Il Consiglio federale determina il calcolo del contributo.
5Se richiede ulteriori basi legali, perché ad esempio riguarda lo status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, la gestione di servizi elettronici delle autorità è ammessa sempre che esistano le basi legali richieste.
L’articolo 12 (insieme all’articolo 13) è la disposizione più dibattuta di tutto l’avamprogetto. Così come atteso sono pervenuti molti riscontri in merito a questo articolo. 37 partecipanti alla
consultazione si sono espressi in merito a questa disposizione di legge con almeno un parere (ma nella maggior parte con più pareri diversi). Nessun partecipante alla consultazione si è dichiarato favorevole a questo articolo in toto e senza avanzare riserve. La maggior parte dei partecipanti si è espressa a favore di una revisione dell’articolo 12 (44 riscontri con proposte di modifica).
13 partecipanti alla consultazione hanno chiesto che questa disposizione o parti di essa venissero stralciate.
Osservazioni generali relative all’articolo 12
2 Cantoni (ZG, BE) fanno notare che, prima che il Consiglio federale dichiari obbligatorio l’utilizzo dei servizi delle autorità, è necessario che la CSI / E-Government Svizzera o la futura organizzazione ADS stabiliscano di comune accordo le condizioni quadro. Lo stesso vale anche per la definizione degli emolumenti da versare per l’utilizzo dei servizi delle autorità dichiarati obbligatori. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge. Il Cantone NW solleva dei dubbi sulla conformità del capoverso 3 proposto con l’articolo 164 capoverso 1 lettera f Cost. Gli obblighi dei Cantoni nell’attuazione ed esecuzione del diritto federale devono essere regolamentati attraverso leggi federali. Di conseguenza, secondo il Cantone NW, la dichiarazione di obbligatorietà da parte del Consiglio federale viola probabilmente il principio della legalità stabilito dalla Costituzione.