Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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non addirittura essenziale per la creazione di un Governo elettronico funzionante e diffuso su tutto il territorio elvetico.
❖ Approvazione parziale dell’articolo 12
eAVS/AI e l’associazione eGov-Schweiz accolgono con favore la base legale di cui al
capoverso 2 per l’utilizzo volontario delle infrastrutture di base anche da parte di soggetti che non fanno parte dell’Amministrazione federale.
• Proposte di modifica e suggerimenti relativi all’articolo 12
Se si intende integrare in questa disposizione anche i servizi delle autorità che vengono utilizzati direttamente dagli utenti (e non dalle amministrazioni cantonali), secondo il Cantone GE è necessario garantire che tali servizi siano semplici da utilizzare. Sebbene non siano contenuti nella LMeCA, questi elementi dovrebbero essere ripresi, così da mettere in evidenza la volontà del Governo federale di offrire ai propri utenti, in particolare ai cittadini e alle imprese, un servizio semplice e uniforme.
La Swico sottolinea poi che dovrebbe essere previsto un obbligo anche nel caso in cui questo, dal punto di vista della popolazione (ovvero delle persone e delle imprese),
garantirebbe un vantaggio o un servizio senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Il punto di vista delle autorità e dei Cantoni infatti sarebbe troppo unilaterale. La
digitalizzazione dovrebbe seguire la logica del vantaggio per i clienti e non quella della minore resistenza da parte dei fornitori di servizi.
Il Cantone ZH obietta che il capoverso 1 si riferisce alle autorità decentralizzate della Confederazione, alle quali il Consiglio federale non ha la facoltà di impartire direttamente delle istruzioni. Così come disposto all’articolo 2 capoverso 2 la legge si applica in parte anche ai Cantoni e ai Comuni. Affinché sia possibile una distinzione chiara, quindi, nel capoverso 1 non si dovrebbe utilizzare il termine «autorità» ma «autorità federali».
L’articolo 12 capoverso 1 dovrebbe essere quindi così formulato:
«Il Consiglio federale può obbligare le autorità autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all’adempimento di compiti da parte delle suddette autorità.»
Il Cantone BE propone la seguente formulazione per il capoverso 1 motivandola come riportato di seguito:
«1 Il Consiglio federale può obbligare le autorità assoggettate alla presente legge a
utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all’adempimento di compiti all’esecuzione del diritto federale da parte delle suddette autorità.»
In considerazione dell’autonomia organizzativa dei Cantoni, però, questo obbligo potrebbe essere applicato solo nella misura in cui i Cantoni si occupino dell’esecuzione del diritto federale. La relativa riserva, quindi, in questo caso si applicherebbe in modo uniforme ai Cantoni e alle organizzazioni e persone da questi incaricate di adempiere compiti pubblici.
La Swico chiede di stralciare il criterio dei «mezzi considerevoli sotto il profilo materiale e del personale» di cui al capoverso 1 lettera c, in quanto sarebbe espressione di una visione a breve termine. Sul lungo periodo, infatti, la digitalizzazione permetterebbe di risparmiare queste risorse a tutti i livelli.
La SGB-FSS propone la seguente formulazione per il capoverso 1:
«1 Il Consiglio federale può obbligare le autorità assoggettate alla presente legge a
utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all’adempimento di compiti da parte delle suddette autorità o sono necessari a garantire l’accessibilità.»
Il Cantone BE e, in modo praticamente uguale, anche l’UCS avanzano la seguente proposta per la formulazione del capoverso 2, giustificandola come riportato di seguito: «2 I servizi elettronici delle autorità della Confederazione sono messi a disposizione anche dei Cantoni, dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o