Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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perché da un lato l’espressione servizi elettronici delle autorità è molto generica e

dall’altro numerose autorità dei Cantoni si occupano (anche) dell’esecuzione del diritto federale. L’obbligo di utilizzare i servizi elettronici delle autorità della Confederazione potrebbe comportante un onere aggiuntivo notevole a livello amministrativo e finanziario per i Cantoni. Per questo motivo l’esercizio di tali poteri dovrebbe essere subordinato all’approvazione da parte dei Cantoni o almeno della maggioranza di quest’ultimi. Il capoverso 3 dovrebbe quindi essere integrato dalla seguente disposizione:

«Per poter imporre un obbligo è necessario il consenso della maggioranza degli

interessati.»

Il Cantone TG chiede una rielaborazione completa del capoverso 3. L’esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni non è semplicemente un compito amministrativo, ma un elemento importante dell’organizzazione politica, motivo per cui se i Cantoni svolgono questo compito è necessario che abbiano a disposizione il più ampio spazio di manovra possibile e sufficienti risorse finanziarie. L’articolo 46 capoverso 3 Cost. stabilisce infatti che la Confederazione lasci ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile tenendo conto delle loro particolarità. Secondo l’articolo 47 capoverso 2 Cost. la Confederazione deve inoltre rispettare l’autonomia organizzativa dei Cantoni. L’articolo 12 capoverso 3 LMeCA è in contraddizione con l’articolo 46 capoverso 3 e con l’articolo 47 capoverso 2 Cost. e pertanto viene respinto dal Cantone TG nella forma proposta. I Cantoni GL e AG hanno espresso un parere simile.

3 Cantoni (ZG, NW, BE) criticano in merito al capoverso 3 il fatto che l’idea di fondo,

secondo cui il Governo elettronico funziona al meglio se le autorità amministrative di tutti i livelli collaborano, non emerga dagli articoli 12 e 13. Prima che il Consiglio federale dichiari obbligatorio l’utilizzo dei servizi delle autorità, è necessario che la CSI / e-

government Svizzera o la futura organizzazione ADS stabiliscano di comune accordo le condizioni quadro. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge.

4 Cantoni (GL, NW, BE, SO) lamentano il fatto che nelle disposizioni non sia previsto un coinvolgimento dei Cantoni prima della decisione da parte del Consiglio federale di

rendere obbligatori anche per loro i servizi elettronici delle autorità. Se le disposizioni della LMeCA dovessero rimanere formulate in modo così generico, dovrebbe essere garantita almeno la partecipazione dei Cantoni. Gli stessi 4 Cantoni e la FER criticano anche il mancato coinvolgimento dei Cantoni nell’applicazione del capoverso 4, in base al quale è il Consiglio federale a determinare il loro contributo finanziario. Prima di stabilire

l’ammontare degli emolumenti, il Consiglio federale dovrebbe necessariamente

consultarsi anche con le autorità e le organizzazioni interessate. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge.

In merito al capoverso 3 il Cantone GR chiede che i Cantoni possano continuare a

scegliere autonomamente con quali sistemi soddisfare i requisiti funzionali dei servizi delle autorità. Le dichiarazioni di obbligatorietà non sono un problema nel caso in cui le

soluzioni della Confederazione offrono un evidente valore aggiunto ai Cantoni e i Comuni, ma lo è se si scontrano con sistemi cantonali già funzionanti o se le soluzioni federali hanno delle difficoltà iniziali.

Il Cantone ZG propone di estendere la possibilità di rendere obbligatori i servizi elettronici delle autorità anche alle autorità comunali.

Secondo la Swico la disposizione deve essere estesa in generale ai Cantoni e alle

organizzazioni a cui è affidata l’esecuzione del diritto federale. Prevedere un numero elevato di eccezioni, infatti, potrebbe costituire un ostacolo a una digitalizzazione generale e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione.

Secondo l’UCS l’obbligo di utilizzo o l’ingerenza della Confederazione sono

potenzialmente molto ampi e, soprattutto in combinazione con l’obbligo di finanziamento da parte dei Cantoni, rappresentano un problema, perché si potrebbero creare dei

monopoli con conseguente distorsione del mercato. A livello comunale la partecipazione