Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati

ai costi sarebbe opportuna solo nel caso in cui l’utilizzo fosse su base volontaria. Il potere di imporre un obbligo dovrebbe implicare anche il finanziamento da parte dell’organo che lo impone. Laddove interviene imponendo l’utilizzo dei servizi delle autorità, la

Confederazione dovrebbe in ogni caso contribuire anche ai costi. Il capoverso 3 dovrebbe quindi essere così integrato:

«In questi casi la Confederazione contribuisce anche ai costi».

Alcan Holdings propone di fissare dei periodi di transizione per i destinatari dell’obbligo.

Il Cantone ZH in merito al capoverso 4 fa presente che per l’utilizzo obbligatorio dei servizi delle autorità della Confederazione non dovrebbe essere corrisposto alcun

emolumento alla Confederazione. Soltanto nel caso in cui l’utilizzo dei servizi delle

autorità dovesse avvenire su base volontaria, in quanto risulta effettivamente la soluzione più economica per l’adempimento dei propri compiti, sarebbe opportuno che per l’utilizzo venisse corrisposto un contributo adeguato e proporzionale ai costi di esercizio sostenuti dalla Confederazione. Ai sensi del principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.) i Cantoni devono contribuire ai costi soltanto nella misura in cui utilizzano i servizi delle autorità della Confederazione volontariamente. Dal momento che lo svolgimento elettronico dei processi aziendali serve innanzitutto ad adempiere ai compiti della

Confederazione che sono affidati ai Cantoni, il Cantone ZH ritiene che la richiesta di un contributo a questi costi da parte dei Cantoni sia immotivata. Il regolamento, inoltre, non sarebbe chiaro, perché non spiega cosa si intenda per contributo ai costi in misura

proporzionale all’utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei servizi. Alla luce delle

spiegazioni fornite nel rapporto esplicativo, sarebbe quindi opportuno restringere nella legge il significato di quest’espressione facendo direttamente riferimento ai costi

d’esercizio. L’articolo 12 capoverso 4 dovrebbe quindi essere così formulato:

I Cantoni contribuiscono ai costi costi d’esercizio in misura proporzionale all’utilizzo su base volontaria che essi e i loro Comuni fanno dei servizi. Il Consiglio federale determina il calcolo del contributo.»

Sempre in merito al capoverso 4 il Cantone AG sottolinea che questo principio non è assurdo, ma che richiede un onere di lavoro considerevole per determinare nel singolo caso il contributo in proporzione all’utilizzo e il relativo importo. Sarebbe opportuno quindi verificare se la Confederazione sia in grado di finanziare integralmente questa

infrastruttura digitale di base come prestazione anticipata della digitalizzazione. Anche in questo modo però gli altri enti coinvolti dovrebbero sostenere costi rilevanti.

Secondo il Cantone SG uno degli aspetti insoddisfacenti del capoverso 4 è che sancisce la facoltà del Consiglio federale di decidere unilateralmente, senza consultare i Cantoni, in che misura quest’ultimi dovranno contribuire ai costi. In questo modo quindi non è

possibile stimare l’effetto che questo avrà sulle finanze cantonali. In più non è molto chiaro neanche cosa si intenda quando si dice che «i Cantoni contribuiscono ai costi in misura proporzionale all’utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei servizi». Sarebbe quindi opportuno che il DFF fornisca ulteriori spiegazioni riguardo a quest’espressione. Inoltre, nel caso venisse mantenuta la presente regolamentazione, sarebbe anche auspicabile che il Consiglio federale prima di stabilire l’ammontare dei contributi si consulti con i Cantoni.

L’UCS in merito al capoverso 4 fa notare che questa disposizione stabilisce che i Cantoni debbano versare un contributo, ma non è detto che l’imposizione generalizzata di una tassa sia il modo giusto per favorire l’utilizzo dei servizi. Al massimo sarebbe più efficace prevedere un contributo ai costi in caso di un utilizzo (volontario). Inoltre non sarebbe chiaro se questi costi possano/debbano essere scaricati su Comuni/città. A questo

riguardo sarebbe opportuno fornire una spiegazione almeno nel messaggio concernente la legge. La ripartizione con gli enti comunali dei costi per l’utilizzo dei servizi di base e dei servizi elettronici nel presente avamprogetto non è sufficientemente concretizzata,

pertanto dovrà essere regolamentata separatamente con il Cantone. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi, però, la legge dovrebbe almeno stabilire i principi generali (p. es. principio di causalità, proporzionalità, uniformità della procedura). A questo riguardo l’UCS