Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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privato incaricate dell’esecuzione del diritto federale o cantonale per l’adempimento dei loro compiti.»

In alternativa dovrebbe essere eliminato almeno «se:» e le successive lettere dalla a alla c.

Per garantire uno svolgimento lineare delle procedure amministrative e la fornitura da parte dell’amministrazione, percepita all’esterno come un’entità unica, di prestazioni orientate ai cittadini, negli ambiti in cui l’Amministrazione federale e quella cantonale si trovano a interfacciarsi, contrariamente a quanto stabilito all’articolo 12 capoverso 2 LMeCA, ai Cantoni dovrebbe sempre essere concesso il diritto di accedere ai servizi e agli standard uniformi in materia di dati. Solo in questo modo è possibile garantire

un’integrazione fluida di tutte le autorità amministrative nei procedimenti giudiziari che dovranno tra l’altro essere regolamentati nella LPCEG. Nel caso in cui non dovesse essere accettata la nuova formulazione proposta per questa disposizione, sarebbe

opportuno eliminare almeno le limitazioni previste alle lettere a–c per i seguenti motivi: le lettere a–c limiterebbero notevolmente i servizi elettronici delle autorità della

Confederazione a cui possono accedere i Cantoni. In questo modo, quindi, si

permetterebbe soltanto l’utilizzo in condivisione degli attuali servizi della Confederazione, purché questo non richieda un maggior onere per la Confederazione. Una soluzione insufficiente. Per una digitalizzazione sistematica a tutti i livelli statali dei processi

dell’amministrazione pubblica in Svizzera saranno necessarie anche infrastrutture digitali dedicate e spesso nuove, che siano progettate fin dall’inizio per essere utilizzate su tutto il territorio nazionale e non solo all’interno dell’Amministrazione federale.

Secondo il Cantone LU le condizioni stabilite al capoverso 2 si applicano altresì alle prestazioni nel settore delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici regolamentati

dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Bisognerebbe quindi verificare se anche la creazione di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici regolamentati da parte dell’UFIT possa essere considerata un servizio delle autorità (servizio di base) e messa a disposizione dei Cantoni in cambio di una corrispondente partecipazione ai costi. A questo riguardo dovrebbe essere menzionata la procedura di consultazione sulla legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG). L’articolo 21 capoverso 2 AP-LPCEG prevede infatti che gli enti pubblici (compresi i Cantoni) appongano sui propri documenti un sigillo

elettronico regolamentato.

La Posta CH SA obietta che, quando la Confederazione mette a disposizione dei servizi elettronici delle autorità ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2, deve tenere conto delle offerte di mercato esistenti e fare in modo che le sue offerte non siano in concorrenza con quelle dell’economia privata né con quelle della Posta nel settore del Governo elettronico e dei servizi sanitari elettronici. Pertanto la Posta propone di inserire il seguente punto nel capoverso 2:

«d. non sono in concorrenza con le offerte dell’economia privata.»

In merito al capoverso 3 il Cantone ZH fa presente che non è sicuro che la

Confederazione abbia la competenza costituzionale per imporre un obbligo di questo tipo. Prima di arrivare a imporre l’utilizzo di servizi delle autorità della Confederazione o di definire degli standard vincolanti si dovrebbero prima coinvolgere i Cantoni e dovrebbero essere previsti dei periodi di transizione realistici. Solo dopo la Confederazione dovrebbe poter imporre l’utilizzo di servizi delle autorità e il rispetto di determinati standard per la realizzazione di processi continui. Il diritto di essere consultati dei Cantoni, dei Comuni e di altre organizzazioni tuttavia non sarebbe regolamentato in modo esplicito

nell’avamprogetto. Il Cantone ZH chiede quindi che nella legge sia esplicitamente sancito il coinvolgimento attivo e tempestivo e che siano definiti criteri chiari a questo proposito. I Cantoni non dovrebbero trovarsi a dover sostenere costi decisamente maggiori a causa di un cambio di sistema o di un ammortamento anticipato di sistemi già in uso. Si dovrebbe altresì garantire che i servizi delle autorità della Confederazione dichiarati obbligatori possano essere integrati in modo ragionevole negli ambienti IT esistenti e che i processi di lavoro da adottare non comportino un onere maggiore e una perdita di efficienza.

Inoltre, il potere del Consiglio federale di imporre l’obbligo di utilizzo sarebbe molto ampio,