Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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ritiene che il contributo ai costi sarebbe opportuno solo nel caso in cui l’utilizzo fosse su base volontaria. Il potere di imporre un obbligo dovrebbe implicare anche il finanziamento da parte dell’organo che lo impone.

Secondo eAVS/AI l’applicazione del principio di contribuzione ai costi previsto dal

capoverso 4 dovrebbe essere ulteriormente concretizzato, soprattutto per quanto riguarda i soggetti di diritto privato. In questo senso la legge dovrebbe essere integrata in modo tale che non si crei una disparità di trattamento tra gli organi d’esecuzione di diritto

pubblico e quelli di diritto privato in caso di utilizzo congiunto delle infrastrutture di base. Il contributo ai costi sarebbe opportuno solo se l’utilizzo fosse su base volontaria. Il potere di imporre un obbligo dovrebbe implicare anche il finanziamento da parte dell’organo che lo impone.

In riferimento al capoverso 5 il Cantone NW fa presente che la Confederazione mira alla creazione di ulteriori basi legali soltanto nei casi in cui sono coinvolti dei privati. Il progetto di legge non terrebbe conto del fatto che anche ai Cantoni vengono imposti degli obblighi, che dovrebbero essere regolamentati, almeno a grandi linee, attraverso una legge. Inoltre nella sua forma attuale il capoverso 5 non sarebbe molto chiaro. Sarebbe quindi

indispensabile un adeguamento redazionale (la pensano allo stesso modo anche i

Cantoni ZH e TI).

L’UCS propone di aggiungere un capoverso 6 all’articolo 12 che stabilisca che gli enti pubblici (Cantoni, Comuni, città) e le organizzazioni interessati da un obbligo o da una dichiarazione di obbligatorietà vengano consultati in merito all’entità e alle risorse

necessarie (personale, finanziamento ecc.). La formulazione proposta dall’UCS per il nuovo capoverso 6 è la seguente:

«Le autorità assoggettate alla presente legge di cui al capoverso 1 devono essere

consultate dalla Confederazione prima dell’emanazione di un obbligo o di una

dichiarazione di obbligatorietà.»

Questo tipo di consultazione sarebbe utile anche per chiarire se gli enti pubblici e le organizzazioni dispongono delle basi legali necessarie per l’applicazione o se queste ultime devono essere create (cfr. art. 12 cpv. 5 AP-LMeCA).

❖ Reiezione dell’articolo 12

La CdC è contraria all’articolo 12 in quanto la Costituzione federale non contiene alcuna

disposizione che permetta alla Confederazione di imporre in modo generico ai Cantoni l’utilizzo di determinati servizi elettronici delle autorità o standard. Secondo l’articolo 173 capoverso 1 lettera e Cost. un obbligo di questo tipo sarebbe possibile solo se fosse direttamente funzionale ad attuare il diritto federale. Ma un obbligo così parziale avrebbe senso soltanto in casi molto rari, di

conseguenza i Governi cantonali respingono l’articolo. A loro avviso si dovrebbe invece scegliere una procedura partecipativa. Anche la Confederazione sembra esserne consapevole in linea generale, perché al numero 2.1 del rapporto esplicativo è riportato esplicitamente che il Governo elettronico funziona al meglio se tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, da quello comunale a quello federale, collaborano strettamente. Prima che il Consiglio federale dichiari vincolanti

determinati standard sarebbe necessario che le organizzazioni che hanno collaborato fino ad adesso e che collaboreranno in futuro trovino un accordo sulle condizioni quadro. Lo stesso vale per la definizione degli emolumenti da versare per l’utilizzo dei servizi delle autorità dichiarati obbligatori. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge. Anche perché

l’introduzione unilaterale di standard vincolanti da parte della Confederazione potrebbe comportare per i Cantoni ingenti investimenti e richiedere un adeguamento completo dei processi. Inoltre, dal punto di vista dei Governi cantonali, un altro problema è dato dal fatto che nella LMeCA non è specificato come si dovrà procedere per i servizi elettronici e i servizi di base già esistenti nei Cantoni e, in particolare, per quelli che sono stati sviluppati congiuntamente da più Cantoni. La LMeCA, quindi, dovrebbe stabilire che le soluzioni innovative dei Cantoni non possono essere soppiantate automaticamente dalle soluzioni federali. Tale principio rientra chiaramente nell’idea generale alla base del progetto ADS, che prevede la partecipazione dei Cantoni, e pertanto deve trovare applicazione anche nella LMeCA.