Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine

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i privati che svolgono compiti definiti nel diritto federale. L’obbligo previsto di utilizzo di singoli sistemi associato all’obbligo di finanziamento da parte dei Cantoni crea un monopolio che potrebbe portare a una distorsione del mercato, ragion per cui viene categoricamente rifiutato.

Il Cantone GE chiede che il capoverso 4 venga stralciato. Ma, in realtà, propone due possibilità: o i Cantoni vengono coinvolti nelle decisioni che dovranno essere prese e quindi poi contribuiscono alla copertura dei costi o la Confederazione si assume la responsabilità delle decisioni ma anche i relativi costi. Il governo di Ginevra sarà particolarmente attento a impedire che vi sia un

trasferimento degli oneri senza che gli sia stata conferita una competenza decisionale vera in questo ambito. In alternativa sarebbe opportuno modificare il capoverso in modo tale che ai

Cantoni e ai Comuni siano addebitati unicamente i costi per i servizi delle autorità che utilizzano per loro libera scelta.

Il Cantone NW critica il capoverso 4 a causa della sua formulazione troppo generica. Inoltre non sarebbe chiaro il rapporto con l’articolo 8 LMeCA. Da un lato la Confederazione può fornire aiuti finanziari ai Cantoni. Dall’altro secondo l’articolo 12 LMeCA i Cantoni sono tenuti a cofinanziare i servizi delle autorità utilizzati. Il Consiglio di Stato respinge quindi fermamente questo articolo.

Dal momento che a beneficiare dei vantaggi derivanti dall’obbligo è principalmente l’ente pubblico, la Posta CH SA ritiene che sia logico non imporre il pagamento di alcun costo ai soggetti obbligati (contrariamente a quanto disposto dal cpv. 4).

3.3.3.15Articolo 13 Standard

1 Il Consiglio federale può obbligare le autorità della Confederazione assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono la collaborazione tra sistemi diversi in un processo continuo. Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale.

2 Se è necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale può inoltre dichiarare obbligatoria l’applicazione di questi standard per: a. le autorità dei Cantoni; b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale.

3 L’articolo 12 capoverso 5 si applica per analogia.

Anche in merito a questo articolo, così come previsto, sono pervenuti molti pareri. 29 partecipanti alla consultazione hanno espresso almeno un parere (alcuni di loro più pareri diversi) su questa disposizione di legge. Questo articolo, così come l’articolo 12, non ha raccolto un consenso

unanime e incondizionato da parte dei partecipanti alla consultazione. La maggior parte dei

partecipanti si è espressa a favore di una rielaborazione dell’articolo 13 (23 pareri con proposte di modifica). 14 partecipanti alla consultazione hanno chiesto lo stralcio di questa disposizione o parti di essa.

Osservazioni generali relative all’articolo 13

Tenuto conto del principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.) e dell’autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.), il Cantone GL (e per analogia anche il Cantone AG) ritiene che non sia inopportuno né problematico dal punto di vista costituzionale conferire alla Confederazione sulla base dell’articolo 13 AP-LMeCA il diritto di definire unilateralmente standard tecnici,

organizzativi e procedurali.