Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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La CSI e 10 Cantoni (ZG, GR, GL, AG, BL, AR, SZ, VD, VS, JU) criticano il fatto che gli articoli 12 e 13 conferiscono al Consiglio federale delle competenze in ambiti in cui finora le decisioni
venivano prese di concerto con le autorità di tutti i livelli dell’amministrazione all’interno della CSI (ovvero eOperations Svizzera SA) e di e-government Svizzera (in futuro «Amministrazione digitale Svizzera»). Affinché gli articoli 12 e 13 non annullino le forme di collaborazione esistenti, queste dovrebbero essere prese efficacemente in considerazione nel progetto di legge. Ad esempio gli obblighi imposti dalla Confederazione ai Cantoni attraverso gli articoli 12 e 13 della LMeCA
sarebbero in contraddizione con l’approccio alla collaborazione tra Confederazione e Cantoni perseguito dall’ADS per una regolamentazione uniforme dei servizi elettronici delle autorità e degli standard. Questi due articoli, nella forma proposta, annullerebbero le forme di collaborazione esistenti senza conferire alla futura organizzazione ADS le necessarie competenze. Nella
successiva rielaborazione del testo di legge, quindi, è necessario fare chiarezza sul rapporto tra la legge e il progetto ADS e trovare un accordo su come si dovrà procedere in futuro. La legge dovrebbe essere concepita in modo tale da sostenere il progetto ADS e non da entrare in
concorrenza con quest’ultimo.
A questo riguardo il Cantone FR sostiene che la creazione di una piattaforma politica ADS per lo sviluppo degli standard rappresenti il prerequisito degli articoli 12 e 13 e che quindi sia prematuro emanare ora delle disposizioni in materia.
Il Cantone NW critica questa disposizione in quanto la competenza attribuita alla Confederazione di dichiarare vincolanti i servizi delle autorità per vari livelli statali e organi esecutivi rappresenta un’ingerenza rilevante nella sovranità dei Cantoni, sancita nella Costituzione federale. Il Cantone NW rifiuta quindi categoricamente una disposizione che conferisce alla Confederazione la
competenza unilaterale di stabilire l’obbligo di utilizzo di servizi elettronici delle autorità e di
determinare i costi. Il Consiglio di Stato, in alternativa all’articolo 2 nonché agli articoli 12–14,
propone che il coordinamento, lo sviluppo nonché l’utilizzo delle TIC nel loro insieme sia deciso all’interno dei comitati esistenti (p. es. conferenze specialistiche). Se poi si volesse rendere
obbligatorio l’utilizzo, si potrebbe ricorrere a uno strumento già esistente, ovvero l’accordo
amministrativo.
I Cantoni VD e TI deplorano il fatto che l’avamprogetto non salvaguardi i principi fondamentali del federalismo, in particolare quelli dell’autonomia cantonale e della sussidiarietà. L’articolo 46 capoverso 3 Cost. sancisce che «la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità». L’avamprogetto, quindi, viola l’autonomia dei Cantoni (art. 3 e 47 Cost.). Inoltre, gli articoli 12 e 13 LMeCA sono in contraddizione con l’articolo 4 capoverso 2 LMeCA, che ha per oggetto la garanzia dell’autonomia dei Cantoni.
Il Cantone GL sottolinea che il requisito connesso all’articolo 12 dell’esecuzione uniforme del diritto federale è in conflitto con il senso e lo scopo del «federalismo esecutivo», basato non sull’uniformità ma sulla diversità. Se l’applicazione del diritto federale non ammette alcuna
diversità, la sua esecuzione non dovrebbe essere affidata ai Cantoni. Questo aspetto dovrebbe essere analizzato attentamente per ciascun ambito legislativo. Non è accettabile che, per adottare le soluzioni imposte dalla Confederazione, i Cantoni siano obbligati da quest’ultima attraverso gli articoli 12 e 13 AP-LMeCA ad abbandonare le soluzioni sviluppate internamente in modo quasi «artigianale» per la fornitura dei servizi elettronici delle autorità. Nel caso in cui in uno o più ambiti legislativi vi fosse la necessità di uniformare e standardizzare la fornitura dei servizi elettronici delle autorità, spetterebbe innanzitutto ai Cantoni intervenire, per esempio concludendo convenzioni intercantonali ai quali la Confederazione potrebbe partecipare. Se non tutti i Cantoni accettassero di aderire (volontariamente) a una convenzione, il problema potrebbe essere risolto attraverso la possibilità di una dichiarazione di obbligatorietà generale da parte della Confederazione. Questo però richiederebbe una modifica dell’articolo 48a Cost., ovvero una revisione parziale della
Costituzione federale.
Imporre ai Cantoni come devono essere svolti determinati compiti federali in modalità digitale, dal punto di vista del Cantone GE significa indirettamente che i Cantoni saranno gradualmente obbligati ad abbandonare le proprie soluzioni digitali, e quindi i relativi contenuti e le procedure, per adottare quelle imposte dalla Confederazione, anche per svolgere compiti che sono