Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/73: Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile · 13 pagine
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1 Sintesi del progetto posto in consultazione
Il 16 dicembre 2018 gli Stati dell’AELS e l’Indonesia hanno firmato a Giacarta un accordo di partenariato economico globale (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA)1. Il popolo svizzero l’ha approvato alle urne il 7 marzo 2021 dopo che era stato indetto il referendum.
Le concessioni sull’olio di palma che la Svizzera ha accordato all’Indonesia nel CEPA2 sono subordinate a diverse condizioni. Come per tutte le importazioni preferenziali nell’ambito dell’Accordo, anche per l’olio di palma devono essere rispettate le regole d’origine. Il CEPA prevede inoltre condizioni per assicurare che soltanto l’olio di palma prodotto in modo sostenibile possa beneficiare delle riduzioni tariffarie. All’interno dei contingenti, le importazioni preferenziali devono essere trasportate in cisterne di al massimo 22 tonnellate e devono infine soddisfare gli obiettivi di sostenibilità definiti all’articolo 8.10 del CEPA.
Diversamente dalle regole d’origine e dal trasporto in cisterne di al massimo 22 tonnellate, la condizione della sostenibilità dev’essere specificata, motivo per cui il Consiglio federale ha elaborato l’ordinanza posta in consultazione.
Quest’ultima stabilisce che per importare olio di palma indonesiano all’aliquota preferenziale occorre dimostrare che sia stato prodotto in maniera sostenibile, cioè in conformità con gli obiettivi definiti al suddetto articolo 8.10. A tal fine sono stati ammessi quattro sistemi di certificazione riconosciuti, che nell’ambito di uno studio comparativo sono stati giudicati i più idonei a fornire la prova di sostenibilità richiesta.
Un importatore certificato secondo uno di questi sistemi (o «standard») che intende importare olio di palma dall’Indonesia, anch’esso certificato, può presentare alla SECO una domanda di trattamento preferenziale. Se la domanda è approvata, l’importatore può importare olio di palma indonesiano su base preferenziale (tenuto conto anche degli altri criteri come la prova dell’origine o il trasporto in cisterne di al massimo 22 t). Nella dichiarazione doganale si impegna a garantire che anche le merci di ogni singola spedizione siano certificate secondo gli standard di sostenibilità. Al momento dell’importazione l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può verificare l’effettiva certificazione della merce delle singole spedizioni. Gli importatori la cui merce non è certificata in modo comprovato non possono beneficiare della tariffa preferenziale. Chi rilascia dichiarazioni false o si aggiudica con la frode una tariffa doganale preferenziale può essere punito secondo la legge doganale del 18 marzo 20053 (LD; art. 117 e segg.). Inoltre, per un periodo di cinque anni dalla data d’importazione, l’AFD può verificare l’effettiva certificazione della merce delle singole spedizioni mediante controlli domiciliari secondo l’articolo 31 LD (p. es. in caso di sospetto di abuso). Se a seguito di questi controlli dovesse risultare che una spedizione non è stata debitamente certificata, l’autorità può reclamare il rimborso della differenza di dazio in applicazione dell’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo (DPA). A seconda dell’infrazione, l’importatore può anche essere sanzionato secondo l’articolo 117 LD e segg. Le informazioni richieste all’importazione per comprovare la certificazione devono essere fornite nella forma richiesta dall’AFD. I documenti corrispondenti vanno conservati per cinque anni (art. 96 lett. d dell’ordinanza del 1° novembre 20065 sulle dogane).
In collaborazione con l’UFAM, la SECO riesamina regolarmente i sistemi di certificazione approvati per garantire che continuino a essere idonei a certificare che l’olio di palma da importare sia conforme agli obiettivi di sostenibilità previsti dal CEPA. L’Amministrazione federale terrà conto delle eventuali segnalazioni provenienti da terzi, ad esempio dall’industria
1Messaggio del Consiglio federale, FF 2019 4353; Testo principale dell’Accordo: FF 2019 4409
2Olio di palma e sue frazioni (fra cui anche stearina di palma, voce tariffaria 1511) e olio di palmisti e sue frazioni
(voce tariffaria 1513)