Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/105: Modifica della legge federale che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo · 8 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

Art. 5a. Aumento temporaneo dei contributi federali

L’articolo 5 stabiliva in precedenza che la Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili (cifra I) e che se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l’aiuto federale complessivo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi globali (cifra II).

Il capoverso 1 del nuovo articolo 5a afferma che i costi derivanti dal progetto nel periodo tra l’inizio del 2023 e la fine del 2026 possono ora essere sostenuti in misura più consistente. L’importo massimo degli aiuti finanziari passa dal 50 per cento dei costi computabili a un nuovo massimo del 70 per cento. I costi computabili di un progetto sono di norma inferiori a quelli totali. Sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all’innovazione, alla cooperazione o allo sviluppo delle conoscenze (ordinanza art. 67).

Il capoverso 2 del nuovo articolo 5a specifica quali progetti possono beneficiare dell’aumento temporaneo della partecipazione federale. Si tratta da un lato di tutti i nuovi progetti (cpv. 2 lett. a) presentati dopo l’inizio del termine di referendum per la modifica della presente legge e prima del 31 dicembre 2026, e dall’altro, a determinate condizioni, anche di progetti già in corso (cpv. 2 lett. b). I progetti in corso possono beneficiarne se l’aumento del tasso di sussidio genera un beneficio aggiuntivo dimostrabile (cpv. 2, lett. b, punto 1). È probabile che il progetto possa essere implementato più rapidamente, meglio o in modo più completo in presenza di fondi aggiuntivi. La rapidità fa riferimento, per esempio, al fatto che un progetto può essere portato a termine prima del previsto a fronte di una minore necessità di mezzi propri, specialmente in termini di personale, e che i risultati sono così raggiunti in minor tempo. Migliore può significare, per esempio, che la qualità del progetto è maggiore in ragione di moduli di progetto aggiuntivi o ampliati che generano quindi un valore aggiunto. Più completo può significare, tra l’altro, che coinvolgendo ulteriori partner, ad esempio un’altra destinazione turistica, l’impatto del progetto si amplifica e che quindi è più alto il numero di attori che possono beneficiarne più rapidamente. Inoltre, anche la realizzazione di attività più ampie di trasferimento delle conoscenze può generare un beneficio aggiuntivo. In questo modo, può accedere alle esperienze derivanti dal progetto il maggior numero possibile di attori, il che intensifica l’effetto moltiplicatore sostenibile e duraturo di un progetto. I benefici aggiuntivi devono essere dimostrabili da parte del richiedente ex ante nel quadro della richiesta ma anche in una seconda fase, nel quadro del reporting del progetto. Di conseguenza, il solo risparmio sui costi o la semplice riduzione dei fondi propri da parte degli enti promotori non sono l’obiettivo della presente misura e non sono nemmeno sostenuti dalla SECO nella sua attuazione.

I progetti in corso possono beneficiare della misura anche nel caso in cui, senza l’aumento del tasso di sussidio, non possano essere completati come previsto a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19 (cpv. 2, lett. b, punto 2). Di conseguenza, un’eventuale e giustificata perdita di fondi propri o di terzi da parte dei richiedenti dovrebbe essere considerata motivo per un aumento dei fondi da parte della Confederazione. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli dei requisiti per accedere alle opportunità di sostegno nell’ordinanza sulla promozione dell’innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo8.

Il capoverso 3 del nuovo articolo 5a illustra il calcolo dei fondi massimi concessi da Innotour. Per i costi sostenuti prima del 1° gennaio 2023 e dopo il 31 dicembre 2026, si applica un finanziamento massimo del 50 per cento da parte della Confederazione. Il tasso di finanziamento è calcolato in base alla media ponderata, cioè il numero di giorni nel rispettivo anno viene moltiplicato per la percentuale applicabile per quell’anno, sommato e poi diviso per la durata totale del progetto. Per fare un esempio, si consideri un progetto che riceve il finanziamento massimo e inizia nel 2025, dura 150 giorni, poi continua per tutto il 2026 e finisce nel 2027, dopo altri 200 giorni. Il tasso di contribuzione per questo esempio verrebbe calcolato come segue: (150 x 0,7 + 365 x 0,7 + 200 x 0,5) / 715 = 64,4 per cento.

Il capoverso 4 dell’articolo 5a stabilisce che se per un progetto sono richiesti anche altri sussidi federali, il massimo finanziamento possibile da parte della Confederazione sarà adeguato dal 50 per cento dei costi totali a un nuovo massimo del 70 per cento.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni sulla Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Nel caso di Innotour, la misura di recovery genererà un fabbisogno finanziario supplementare di 20 milioni di franchi per il periodo 2023-2026 (5 milioni di franchi all’anno). Un corrispondente credito supplementare di 5 milioni in aggiunta al credito d’impegno «Finanziamento della promozione dell’innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo (Innotour) negli anni 2020–2023» sarà sottoposto al Parlamento contemporaneamente all’adozione del messaggio sulla revisione della legge federale su Innotour; per il periodo 2024-2026, il credito d’impegno è richiesto nel quadro del messaggio concernente la promozione economica negli anni 2024-27.

3.1.2 Ripercussioni sul personale

La presente modifica di legge non ha effetti sul personale.

3.1.3 Altre ripercussioni

Le modifiche della legge non hanno altri effetti immediati sulla Confederazione.

7 RS 935.221

8 RS 935.221