Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 14 pagine
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1. Situazione iniziale
Il 24 febbraio 2021 il Consiglio federale ha posto in consultazione l’avamprogetto della legge federale concernente l’imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi (legge concernente l’imposta sul tonnellaggio). La consultazione è terminata il 31 maggio 2021. Sono stati interpellati complessivamente 61 partecipanti. Nell’allegato al presente rapporto sui risultati sono elencati i partecipanti alla consultazione.
2. Pareri pervenuti
Visti i numerosi pareri espressi, non è possibile esporre in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate. Per i dettagli si rimanda al documento in cui sono raccolti i 52 pareri per-
procedures/ended/2021#https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6021/11/cons_1.
3. Punti essenziali del progetto posto in consultazione
Dal punto di vista concettuale, l’imposta sul tonnellaggio rappresenta un metodo alternativo per determinare l’imposta sull’utile. Ai sensi del mandato costituzionale che persegue l’armonizzazione fiscale verticale e orizzontale, essa deve essere introdotta a livello di tutte e tre le suddivisioni politiche (Confederazione, Cantoni e Comuni). L’imposta deve essere applicabile all’esercizio delle navi.
La base di calcolo per la determinazione dell’utile è costituita dalla stazza netta (capacità di carico della nave) moltiplicata per una tariffa forfettaria a scaglioni, che viene a sua volta moltiplicata per il numero di giorni di esercizio. L’eventuale utile netto imponibile calcolato in questo modo viene poi sommato agli altri utili netti imponibili e tassato secondo l’aliquota dell’imposta sull’utile ordinaria.
L’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio avviene su base volontaria, esercitando l’opzione per ciascuna nave. L’opzione dura dieci anni. Scaduti dieci anni, l’utile netto imponibile rientra a far parte del regime di calcolo ordinario, a meno che il contribuente richieda di nuovo l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio. Se un’impresa intende cambiare regime di calcolo prima dello scadere del periodo di dieci anni, ad esempio perché ha subito perdite di esercizio o in presenza di previsioni economiche negative, potrà chiedere di nuovo l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio, ma non prima del sesto anno successivo all’abbandono di tale regime.
4. Risultati della consultazione
4.1 Opinioni di massima in merito all’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio in Svizzera
Accettazione:
Cantoni: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH e CDCF (19)
Partiti politici: Alleanza del Centro, PLR e UDC (3)
Organizzazioni e associazioni: Iniziativa delle Alpi, CADENA RoRo SA, Cargo Forum Schweiz, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, Gearbulk Holding SA, Greenpeace, Commercio Svizzera, Handelskammer beider Basel, IFCHOR, MME, MSC, Nautilus International, OREF, Reederei Zürich AG, usam, SPEDLOGSWISS, CSI, STSA, Suisse-Atlantique, Swiss Holdings, Swiss Shipowners Association, ATA, ZSV e Zürcher Handelskammer (27)