Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 14 pagine

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Motivazione:

- Per le imprese di navigazione marittima domiciliate in Svizzera l’introduzione di un’impo-

sta sul tonnellaggio crea condizioni paritarie in un contesto internazionale di competitività e in questo modo accresce l’attrattiva della piazza economica svizzera.

- L’imposta sul tonnellaggio integra le misure di salvaguardia dell’attrattiva della piazza eco-

nomica svizzera introdotte con la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) a favore delle imprese attive a livello internazionale che si caratterizzano per la loro mobilità.

- Nell’ottica degli interessi della piazza fiscale e imprenditoriale della Svizzera, l’introdu-

zione di un’imposta sul tonnellaggio appare giustificata sotto l’aspetto costituzionale.

- L’imposta sul tonnellaggio è auspicabile anche alla luce del fatto che pone le navi rispet-

tose dell’ambiente in una posizione fiscalmente più favorevole rispetto a quelle suscettibili di recare più danni all’ambiente. Inoltre si avvicina a una forma di tassazione maggiormente conforme al principio di causalità, in virtù del quale è giusto che chi più trasporta più paghi.

Reiezione:

Cantoni: AI (1)

Partiti politici: I Verdi e PSS (2)

Organizzazioni e associazioni: Alliance Sud, Public Eye e USS (3)

Motivazione:

- L’imposta sul tonnellaggio, concepita ad hoc per la navigazione marittima, è contraria al

principio dell’uguaglianza giuridica e quindi anche a quello dell’imposizione secondo la capacità economica. I dubbi sulla sua costituzionalità rimangono attuali e non devono essere trascurati.

- Oltre a questi dubbi sostanziali, occorre tener conto anche del segnale che si trasmette e

quindi dell’effetto che un siffatto regime derogatorio può avere per il futuro e per altri settori.

- L’imposta sul tonnellaggio equivale a un calcolo forfetario dell’imposta, che di fatto annul-

lerebbe l’imposizione. Dal momento che si potrebbero avere aliquote dell’imposta sull’utile pari all’uno o al due per cento, le imprese verrebbero esonerate dalla loro responsabilità fiscale.

- A livello internazionale la Svizzera deve impegnarsi in favore di una decarbonizzazione

rapida e vincolante della navigazione marittima. Un effetto incentivante si può ottenere soltanto con un sistema che penalizza chi si dimostra restio a metterla in atto.

4.2 Riserve su singole disposizioni dell’avamprogetto

Le argomentazioni relative alle seguenti disposizioni della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) si applicano per analogia anche alle disposizioni di analogo contenuto della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

4.2.1 Articolo 18 cpv. 3bis AP-LIFD

CADENA RoRo SA, Cargo Forum Schweiz, Commercio Svizzera, MSC, Reederei Zürich AG, SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique e Swiss Shipowners Association: «Se un’impresa di navigazione è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio, gli articoli 73–77 si applicano per analogia.» (La modifica rispetto al testo dell’avamprogetto è evidenziata in corsivo.)

Motivazione: