Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 14 pagine

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SO: sembra ragionevole spostare i capoversi 2 e 3 (che sottolineano l’obbligo fiscale soggettivo) all’articolo 74. Tuttavia c’è da chiedersi se, per strutturare i contenuti in maniera chiara, non sarebbe più opportuno disciplinare l’obbligo fiscale soggettivo in un articolo a se stante.

4.2.4 Articolo 73 capoverso 3 AP-LIFD

Economiesuisse, EXPERTsuisse e STSA: la locazione di navi a scafo nudo deve essere assimilata all’attività di locazione o noleggio ed essere anch’essa assoggettata all’imposta sul tonnellaggio.

Motivazione:

Buona parte dei membri della STSA non ha navi di proprietà, ma quelle che utilizza sono perlopiù noleggiate. Escludendo la locazione di navi a scafo nudo dalle attività di esercizio assoggettate all’imposta sul tonnellaggio, il settore del commercio di materie prime sarebbe svantaggiato. Bisogna quindi verificare a quali condizioni la locazione di navi a scafo nudo possa essere fatta rientrare nel campo di applicazione dell’avamprogetto.

MME, MSC, Reederei Zürich AG, SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique, Swiss Shipowners Association e ZSV: l’esclusione generale della locazione di navi a scafo nudo non tiene conto della complessità e dell’importanza di questo tema. Per quanto riguarda questo tipo di locazione occorre distinguere tra rapporti infragruppo e negozi giuridici con terzi: all’interno di uno stesso gruppo la locazione di navi a scafo nudo è consentita senza alcun limite, perché in questo caso si tratta soltanto di una questione di organizzazione interna del gruppo. Nei rapporti negoziali con terzi, i redditi risultanti dalla locazione di navi a scafo nudo devono rientrare solo eccezionalmente nel campo di applicazione dell’imposta sul tonnellaggio, ovvero se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la locazione della nave a scafo nudo è legata a una situazione di temporanea sovracapacità;

- è consentita solo per un periodo limitato, ossia per un massimo di tre anni; e

- almeno il 50 per cento della flotta deve essere gestita dal contribuente stesso.

4.2.5 Articolo 73 capoverso 4 AP-LIFD

AR, BL, BS, GE, TI, SO, CSI, VD, ZG e ZH: gli utili derivanti da attività accessorie svolte a bordo devono essere assoggettati all’imposta sul tonnellaggio se non superano il

50 per cento degli utili derivanti dall’esercizio della nave determinati secondo il diritto commerciale (= aggiunta rispetto all’avamprogetto evidenziata in corsivo).

Motivazione:

In questo modo viene fatta chiarezza su un punto, ossia se il 50 per cento degli utili posto come condizione si riferisca all’utile calcolato o all’utile derivante dall’esercizio della nave determinato secondo il diritto commerciale.

CADENA RoRo SA, Cargo Forum Schweiz, EXPERTsuisse, Commercio Svizzera, OREF, Reederei Zürich AG, SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique e Swiss Shipowners Association: riguardo al limite del 50 per cento menzionato, si deve fare riferimento non all’utile ma alla cifra d’affari. Inoltre, a livello di ordinanza si deve tenere un elenco non esaustivo di attività accessorie.

4.2.6 Articolo 74 capoverso 1 AP-LIFD

CADENA RoRo SA, Cargo Forum Schweiz, EXPERTsuisse, Commercio Svizzera, MSC,

Reederei Zürich AG, SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique, Swiss Shipowners Association e ZG: all’inizio di questo articolo si dovrebbe inserire una definizione di impresa di navigazione marittima come indicato di seguito.

«Le imprese di navigazione ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 sono imprese che possiedono o gestiscono una flotta la cui gestione commerciale e strategica viene svolta in Svizzera.»