Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 14 pagine

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TI: nell’ordinanza prevista, il concetto di esercizio dovrebbe essere indissolubilmente legato al concetto di presenza sostanziale in Svizzera.

Motivazione:

In questo modo si applica l’articolo 8 paragrafo 1 del Modello di convenzione dell’OCSE, secondo cui gli utili derivanti dall’esercizio di navi sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

BL, CADENA RoRo SA, Cargo Forum Schweiz, economiesuisse, EXPERTsuisse, CDCF, PLR, FER, FR, GE, Commercio Svizzera, MME, MSC, OREF, Reederei Zürich AG, usam, STSA, Suisse-Atlantique, Swiss Shipowners Association, TI, VD e ZSV: una modifica al ribasso del requisito minimo relativo alla bandiera di appartenenza è assolutamente necessaria perché altrimenti non verrebbe raggiunto l’obiettivo di garantire la competitività della navigazione marittima della Svizzera. Le relative disposizioni devono essere elaborate in stretta collaborazione con il settore interessato. Con la normativa proposta, quasi nessun armatore in Svizzera sarebbe attualmente in grado di soddisfare i requisiti. Infatti molti esercenti hanno una flotta la cui operatività è legata a contratti di noleggio a tempo, per cui la quota minima di tonnellaggio può variare rapidamente.

CADENA RoRo SA, GE, Cargo Forum Schweiz, Commercio Svizzera, MSC, OREF, Reederei Zürich AG, SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique e Swiss Shipowners Association: per garantire una maggiore flessibilità, il valore soglia deve essere fissato in un’ordinanza del Consiglio federale. Inoltre, la condizione della bandiera non deve limitarsi alla Svizzera e allo Spazio economico europeo ma essere estesa agli Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo di libero scambio che prevede una clausola di reciprocità. Gli operatori del settore propongono di riformulare il capoverso come segue:

«La nave di un contribuente è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio se una percentuale minima del tonnellaggio della flotta gestita da questa persona è iscritta nel registro del naviglio svizzero, nel registro di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o in quello di uno Stato che ha sottoscritto con la Svizzera un accordo di libero scambio che prevede una clausola di reciprocità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di applicazione.»

GE propone di riformulare il capoverso come segue:

«Una nave può essere assoggettata all’imposta sul tonnellaggio soltanto se la flotta gestita da un contribuente batte, per una quota minima di tonnellaggio, bandiera svizzera, bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o bandiera di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libero scambio che prevede una clausola di reciprocità. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di applicazione.»

4.2.7 Articolo 74 capoverso 2 AP-LIFD

CADENA RoRo SA, Cargo Forum Schweiz, Commercio Svizzera, MSC, Reederei Zürich AG, SO, Suisse-Atlantique, Swiss Shipowners Association e ZG: viene suggerito di inserire la seguente precisazione in questa disposizione.

«Per «flotta» si intende la totalità delle navi di proprietà del contribuente o da questi gestite.» (Le modifiche rispetto al testo dell’avamprogetto sono evidenziate in corsivo.)

Inoltre CADENA RoRo SA, Cargo Forum Schweiz, Reederei Zürich AG, SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique e la Swiss Shipowners Association propongono di aggiungere un articolo supplementare affinché sia chiaro che soltanto i proprietari che gestiscono le proprie navi e altri gestori di società di locazione e gestori di navi beneficiano dell’imposta sul tonnellaggio:

«Una percentuale minima, stabilita dal Consiglio federale, del tonnellaggio della flotta deve essere giuridicamente o economicamente di proprietà della società di navigazione o da questa direttamente gestita.»

4.2.8 Articolo 74 capoverso 3 AP-LIFD

CADENA RoRo SA, Cargo Forum Schweiz, EXPERTsuisse, Commercio Svizzera, MSC,

Reederei Zürich AG, SPEDLOGSWISS, Suisse-Atlantique, Swiss Shipowners Association e