Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine

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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

sesto («Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari») un nuovo capo ottavo («Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile»).

1.2.2 Relazione sugli aspetti extrafinanziari

La normativa concernente la relazione sugli aspetti extrafinanziari si rifà alla direttiva

2014/95/UE4 riguardante la relazione sulla responsabilità sociale delle imprese («Corporate Social Responsibility», CSR) adattandola al diritto svizzero. Attualmente la direttiva è in fase di revisione. Nella proposta del 21 aprile 2021 della Commissione europea gli obblighi di riferire sono ampliati5.

La relazione sugli aspetti extrafinanziari comprende segnatamente le questioni ambientali (in particolare gli obiettivi in materia di emissioni di CO2), gli aspetti sociali, gli aspetti inerenti al personale, il rispetto dei diritti dell’uomo e la lotta alla corruzione.

Un’impresa è assoggettata all’obbligo di riferire se soddisfa cumulativamente le condizioni seguenti:

- deve annoverarsi tra le «società di interesse pubblico», ossia società con azioni quotate in borsa e persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, un riconoscimento, un’abilitazione o una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (p. es. banche, assicurazioni);

- unitamente alle imprese svizzere o estere da essa controllate, deve avere almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua per due esercizi consecutivi;

- infine, sempre unitamente alle imprese svizzere o estere da essa controllate, deve superare per due esercizi consecutivi una somma di bilancio di almeno 20 milioni di franchi o una cifra d’affari di almeno 40 milioni di franchi.

La relazione deve essere pubblicata e accessibile al pubblico almeno per dieci anni.

Se un’impresa non applica politiche riguardo a uno degli aspetti citati, nella relazione deve fornire «una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta». Questo principio di «comply or explain» (rispettare le regole o spiegare perché non le si rispetta), riconosciuto anche dal diritto unionale, permette agli investitori e ai consumatori di verificare la credibilità delle motivazioni e, secondo l’intento del modello normativo previsto, di prendere ove necessario le distanze da un’impresa negligente.

La violazione degli obblighi di riferire può essere punita con una multa sino a 100 000 franchi in virtù dell’articolo 325terdel Codice penale (CP)6 entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

Il controprogetto indiretto non prevede nuove disposizioni in materia di responsabilità; a tale riguardo si applica il diritto vigente.

1.3 Necessità di agire e obiettivi

Il Consiglio federale intravede notevoli opportunità per una piazza finanziaria svizzera sostenibile. Già nel 2019 aveva incaricato la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, in stretta collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, di approfondire ulteriormente la necessità di intervenire nell’ambito della trasparenza e della valutazione del rischio e, se del caso, di proporre adeguamenti legislativi entro la fine del 2020. A tal fine si dovrà concepire un quadro normativo che permetta di migliorare costantemente la competitività della piazza finanziaria svizzera, il che significa consentirle di contribuire efficacemente alla sostenibilità.

4Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

5Il 21 aprile 2021 la Commissione ha approvato la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD) che modifica gli obblighi di riferire sanciti dalla direttiva 2014/95/UE (denominata anche direttiva NFRD [Non-Financial Reporting Directive]).

6 RS 311.0

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