Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
Nella relazione devono essere inoltre considerati sia gli orientamenti intersettoriali («Guidance for All Sectors», cpv. 2 lett. a) sia quelli settoriali («Supplemental Guidance for Certain Sectors», cpv. 2 lett. b) concernenti le 11 raccomandazioni, come descritto nell’allegato «Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures». Ai fini del cosiddetto «obbligo di adoperarsi», deve essere tenuto conto anche del documento ausiliare laddove possibile e opportuno (cpv. 2 lett. c). In ogni caso, ai sensi
dell’articolo 964b capoverso 5 CO, nella relazione occorre procedere secondo il cosiddetto approccio «comply or explain». La relazione comprende una descrizione dei principali rischi e dell’impatto sul clima nonché le modalità di gestione di questi rischi e del loro impatto adottate dall’impresa (cfr. art. 964b cpv. 2 n. 4 CO). Al riguardo è opportuno precisare che questo obbligo di riferire non implica l’obbligo ulteriore di introdurre una gestione dei rischi16 (questa considerazione si applica ovviamente anche agli altri settori tematici menzionati nel cpv. 1 lett. a–d). Se non vengono fornite indicazioni in riferimento ai punti di cui al capoverso 1,
nella relazione deve essere fornita una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Secondo l’articolo 964b capoverso 5 CO, un’impresa non deve necessariamente applicare sue politiche riguardo alle questioni climatiche, ma in tal caso deve spiegarlo nella relazione sugli aspetti extrafinanziari (principio «comply or explain»).
Capoverso 3
Sempre nell’ottica di accrescere il valore informativo e la comparabilità delle indicazioni fornite, per attuare le raccomandazioni della categoria «strategia» di cui al capoverso 1 lettera b, la relazione deve comprendere un piano di transizione, paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera, in particolare in vista della riduzione delle emissioni di CO2 (lett. a; cfr. raccomandazione «b», presentare l’impatto dei rischi e delle opportunità legati al clima sull’attività, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell’impresa nell’ambito delle tre (sub)raccomandazioni della TCFD menzionate nel settore tematico «strategia».
I piani di transizione affrontano e riducono i rischi di transizione, che costituiscono i principali rischi climatici per molte aziende. Sono dunque una componente imprescindibile di una relazione sulle questioni climatiche e descrivono la prevista strategia di transizione verso un’economia a bassa intensità di carbonio17. I piani di transizione contengono obiettivi per le emissioni di gas a effetto serra e comprendono specifiche attività di riduzione di tali emissioni nell’attività dell’impresa e nella catena di creazione del valore, nonché altri approcci concreti per la transizione verso un’economia a bassa intensità di carbonio.
Al fine di accrescere il valore informativo e la comparabilità, le informazioni devono essere per quanto possibile di tipo quantitativo per attuare le raccomandazioni della categoria «strategia» (cpv. 1 lett. b). Laddove possibile e opportuno, la relazione deve contenere gli assunti, i metodi e gli standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità (lett. b).
Capoverso 4
L’attuazione delle raccomandazioni della categoria «metriche e obiettivi» (cpv. 1 lett. d) deve inoltre comprendere per quanto possibile anche gli obiettivi quantitativi in materia di emissioni di CO2 per i rilevanti settori di attività e, se del caso, gli obiettivi in materia di emissioni di altri gas a effetto serra (lett. a). Idealmente tali obiettivi si riferiscono a un orizzonte temporale breve (5 anni), medio (15 anni) e lungo (30 anni). Laddove possibile e opportuno, devono essere inoltre dichiarate tutte le emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle delle categorie rilevanti appartenenti allo «Scope 3» (lett. b).
Al fine di accrescere il valore informativo e la comparabilità, le informazioni devono essere per quanto possibile anche di tipo quantitativo per attuare le raccomandazioni della categoria
16 La vigente legislazione sui mercati finanziari impone già agli istituti finanziari di considerare in misura adeguata gli importanti rischi finanziari legati al clima nell’ambito della regolare gestione dei rischi. Per alcuni istituti, la FINMA prevede specifici obblighi di pubblicazione per i rischi climatici.
17 Il 28 gennaio 2021 il Consiglio federale ha adottato la sua strategia climatica a lungo termine, che illustra i possibili sviluppi fino al 2050 per i settori Edifici, Industria, Trasporti, Agricoltura e alimentazione, Mercato finanziario, Aviazione e Industria dei rifiuti (cfr. comunicato stampa del 28 gennaio 2021 – Protezione del clima: adottata la Strategia climatica a lungo termine della Svizzera [admin.ch]). Pagina 9 di 11