Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine

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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

1 Situazione iniziale

1.1 Iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»

L’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’am-

biente»1 chiedeva alla Confederazione di adottare disposizioni legali per obbligare le imprese svizzere a rispettare, nell’ambito delle loro attività, i diritti umani e l’ambiente anche all’estero. L'iniziativa popolare prevedeva sostanzialmente tre esigenze: (i) un obbligo per le imprese svizzere di grandi dimensioni a usare la dovuta diligenza («due diligence») in materia di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali nell’ambito della loro attività internazionale, (ii) un obbligo di rendiconto sull’applicazione della dovuta diligenza e (iii) una norma sulla responsabilità con la possibilità di una prova liberatoria. L'iniziativa si ispirava ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011.

L’iniziativa è stata respinta il 29 novembre 2020. Il Popolo si è pronunciato, seppure di stretta misura, a favore dell’iniziativa popolare (50,73 % di voti favorevoli), ma non è stata raggiunta la necessaria maggioranza di 12 Cantoni (a favore solo 8,5). ll 19 giugno 2020, nell’ambito della revisione del diritto della società anonima, il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all’iniziativa «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» (cfr. n. 1.2)2.

Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di precisare in un’ordinanza d’esecuzione distinta gli obblighi di riferire sulle questioni climatiche sanciti nel capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni e di attuarli sulla base delle raccomandazioni formulate dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima («Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD). Ha quindi incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare, di concerto con altri uffici federali, un progetto da porre in consultazione. La precisazione concernente le questioni climatiche deve tenere conto del carattere prioritario e dell’urgenza che il contenimento dei cambiamenti climatici ha a livello nazionale e internazionale. Con la ratifica dell’Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a dimezzare entro il 2030 le sue emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990. Alla fine di agosto del 2019 il Consiglio federale ha inoltre deciso di ridurre entro il 2050 a un saldo netto pari a zero le emissioni di gas serra causate dalla Svizzera. A livello internazionale i lavori condotti in relazione alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in materia climatica sono in una fase molto più avanzata.

1.2 Controprogetto indiretto

Il controprogetto adottato dal Parlamento comprende due ambiti di regolamentazione:

- un obbligo di riferire su aspetti extrafinanziari; e

- obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.

Di seguito vengono analizzati brevemente la sistematica legale e il contenuto degli ambiti di regolamentazione.

1.2.1 Sistematica legale

Sotto il profilo della sistematica, le nuove disposizioni del controprogetto indiretto sono state iscritte nel Codice delle obbligazioni (CO)3.

Il nuovo titolo trentesimosecondo «Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza» comprende ora un nuovo capo

1 FF 2017 5405. Numero dell’oggetto 17.060 Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente. Iniziativa popolare.

2 Numero dell’oggetto 16.077 CO. Diritto della società anonima. Disegno 2.

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