Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
1.5 Alternative esaminate e opzione scelta
Un approccio unitario e diffuso nell’economia privata facilita alle imprese l’adempimento degli obblighi derivanti dal controprogetto all’iniziativa popolare per imprese responsabili nel settore del clima, che figura esplicitamente nel CO. Rimane tuttavia una «libertà di scelta» in merito agli standard sui quali si basa la relazione (cfr. n 3, art. 2 cpv. 2).
In alternativa al disciplinamento a livello di ordinanza, l’attuazione delle raccomandazioni formulate dalla TCFD potrebbe essere resa vincolante con una nuova legge federale, ma questa soluzione risulterebbe di gran lunga la più onerosa poiché, oltre agli obblighi di pubblicazione entrati in vigore il 1° gennaio 2022 ai sensi del CO, altri obblighi di pubblicazione sulle questioni climatiche sarebbero disciplinati in un ulteriore disposto normativo, con parametri potenzialmente diversi. Tra l’altro, l’attuazione a livello di legge durerebbe diversi anni, ciò che metterebbe a repentaglio la posizione di spicco perseguita dalla Svizzera a livello internazionale in materia di trasparenza climatica e sarebbe contrario all’obiettivo di rafforzare la competitività. L’assenza di un disciplinamento potrebbe impedire anche il conseguimento di questo obiettivo. Le raccomandazioni formulate dalla TCFD sono uno standard riconosciuto a livello internazionale che consente alle imprese e agli attori dei mercati finanziari di dichiarare la loro esposizione alle questioni climatiche per attuare le strategie necessarie nelle loro attività.
Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, al Consiglio federale dovrà essere sottoposto un rapporto che illustri il suo impatto sulla comparabilità e sulla pertinenza della relazione sulle questioni climatiche, gli sviluppi internazionali nell’ambito della standardizzazione di questa relazione a livello internazionale e l’eventuale necessità di apportare modifiche all’ordinanza.
1.6 Base legale dell’ordinanza
Nel diritto privato l’emanazione di un’ordinanza d’esecuzione, come la presente, è inconsueta e richiede un’apposita motivazione. Solitamente le disposizioni legali formali di diritto privato sono integrate da ordinanze del Consiglio federale solo se la legge lo prevede nel quadro di una delega di competenze legislative al Consiglio federale. In mancanza di tale delega, sono di norma i privati che configurano i margini di attuazione lasciati dal disciplinamento legale formale nell’ambito della loro autonomia. In caso di controversie giuridiche tra i privati decidono i giudici.
Gli articoli 964a e seguenti CO sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari nelle grandi imprese hanno una portata di diritto pubblico, ma a causa della loro collocazione nel CO rientrano almeno formalmente nel diritto privato. Nel presente contesto manca
un’espressa delega di competenze legislative al Consiglio federale, che eccezionalmente ritiene tuttavia opportuno emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza per l’esecuzione degli articoli 964a e seguenti CO. Al riguardo si può basare sull’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui il Consiglio federale «provvede all’esecuzione della legislazione», quindi anche emanando disposizioni d’esecuzione. La presente ordinanza è finalizzata all’attuazione degli articoli 964a e seguenti CO, nel senso che mira a facilitare il raggiungimento dell’obiettivo legale di trasparenza da parte delle imprese attraverso le loro relazioni sulle questioni climatiche e a garantire la comparabilità di queste relazioni, essenziale al conseguimento di quest’obiettivo.
Un’ordinanza basata sull’articolo 182 capoverso 2 Cost. può contenere unicamente disposizioni d’esecuzione, mentre norme con funzione di legge o complementari alla legge esulano dal campo di applicazione di un’ordinanza basata sull’articolo 182 capoverso 2 Cost. Per rimanere nell’ambito del puro diritto d’esecuzione, l’ordinanza si limita sostanzialmente a dichiarare che le raccomandazioni della TCFD, l’unico standard sinora consolidato a livello internazionale in materia di questioni climatiche, sono idonee ad adempiere l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche secondo l’articolo 964b CO.
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