Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
Articolo 2 Adempimento dell’obbligo di riferire sulle questioni climatiche
Con riferimento alla possibilità menzionata nell’articolo 964b capoverso 3 CO di basare la relazione su «standard nazionali, unionali o internazionali», secondo il capoverso 1 si presume che l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche sia adempiuto se la relazione è basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima conformemente all’articolo 3 (cfr. in particolare anche l’art. 964b cpv. 2 n. 1– 5 CO).
Questa presunzione non esclude che la relazione sulle questioni climatiche si possa basare in particolare anche su altri standard o linee guida. In questi casi l’impresa deve tuttavia poter dimostrare di adempiere in altro modo l’obbligo di riferire, in particolare in considerazione della punibilità delle violazioni dell’obbligo di riferire sancita dall’articolo 325terCP (cpv. 2).
Nel giugno 2017 la commissione di esperti della TCFD ha emanato raccomandazioni su una rendicontazione più omogenea delle informazioni relative al clima da parte delle imprese («Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures») (cfr. anche n. 1.4, più sopra). Le raccomandazioni fungono da leva per un’integrazione completa dei rischi e delle opportunità derivanti dal cambiamento climatico e da un’economia a basse emissioni nei settori chiave di un’impresa. Nell’ottobre 2021 sono state poi integrate dall’allegato «Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures» e dal documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans».
Le raccomandazioni e l’allegato della TCFD si rivolgono alle imprese del settore finanziario come le banche, le compagnie di assicurazione e gli investitori, ma anche alle imprese dell’economia reale orientate al mercato dei capitali, tra le quali si annoverano in particolare il settore dell’energia, le industrie energivore come quelle della chimica e dell’acciaio, il settore della mobilità e della logistica, le imprese attive nell’edilizia, l’agricoltura e l’economia forestale nonché l’industria alimentare.
Si può presumere, conformemente al capoverso 1, che l’obbligo di riferire sulle questioni climatiche è adempiuto, se l’impresa basa la sua relazione sulle questioni climatiche sulle raccomandazioni formulate dalla TCFD nella versione del giugno 2017 e sul relativo allegato nella versione dell’ottobre 2021 (art. 3 cpv. 1). Laddove possibile e opportuno, occorre considerare anche il documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans» nella versione dell’ottobre 2021 (art. 3 cpv. 2 lett. c). La relazione deve ottemperare pure ai principi menzionati nell’articolo 3 capoversi 3–6.
Questa nozione di presunzione si basa su un approccio normativo comunamente utilizzato per quanto riguarda l’interazione tra legislazione e standard (p. es. nel «nuovo approccio» dell’UE nell’ambito del diritto tecnico15). Questo approccio è stato adottato nel caso concreto perché consente di mantenere la «libertà di scelta», sancita nell’articolo 964b capoverso 3 CO, in merito allo standard su cui si basa la relazione. Nel contempo permette di conferire un certo carattere vincolante alle raccomandazioni della TCFD. Un obbligo più esteso di impostare imperativamente la relazione secondo le raccomandazioni della TCFD esulerebbe dall’ambito di applicazione di un’ordinanza d’esecuzione, come quella presentata in questa sede.
Articolo 3 Relazione sulle questioni climatiche basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima
Secondo il capoverso 1, la relazione deve comprendere tutte le 11 raccomandazioni («Recommendations») della TCFD nei quattro settori tematici («thematic areas») dell’impresa:
governance (lett. a), strategia («strategy», lett. b), gestione dei rischi («risk management», lett. c), metriche e obiettivi («metrics and targets», lett. d).
15 Cfr. art. 5 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11). Pagina 8 di 11