Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
La trasparenza delle imprese di grandi dimensioni in merito all’impatto climatico della loro attività è un elemento fondamentale per il funzionamento dei mercati e la sostenibilità climatica nel settore finanziario. Il Consiglio federale si è pronunciato in tal senso anche nelle sue Linee guida per una finanza sostenibile del 24 giugno 2020: il settore finanziario deve essere trasparente nei confronti dei clienti, dei proprietari, degli investitori, ovvero nei confronti dell’opinione pubblica o dell’autorità di vigilanza, quando si tratta di opportunità di investimento sostenibili.
Ciò include, per esempio, la comunicazione sistematica di informazioni ambientali rilevanti e comparabili da parte di imprese dell’intera economia come base per lo sviluppo di prodotti finanziari e l’offerta di servizi finanziari come pure per gli investimenti in queste imprese. La comunicazione può anche aiutare a contrastare il cosiddetto «greenwashing»7. Aumenta inoltre la certezza del diritto, poiché un’attuazione efficace, semplificata e più omogenea degli obblighi di riferire facilita l’applicazione da parte delle imprese di un obbligo già previsto dal controprogetto all’iniziativa popolare per imprese responsabili. Idealmente, l’attuazione di tali obblighi da parte di un’impresa si traduce in un’estensione della sua base di investitori e in una potenziale riduzione dei costi del capitale.
Attualmente la Svizzera non prevede ancora una comunicazione di informazioni chiare e comparabili relative al clima. Vi pone rimedio l’ordinanza d’esecuzione basata sulle raccomandazioni della TCFD che indica alle grandi imprese dell’intera economia quali informazioni sono attese in materia di clima. Ciò contribuisce a una migliore comparabilità e a costi di transazione inferiori. Inoltre, l’applicazione delle raccomandazioni della TCFD può concorrere a rafforzare la stabilità finanziaria attenuando i rischi climatici.
1.4 Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD)
Nel 2017 la commissione internazionale di esperti composta di rappresentanti delle maggiori imprese dell’economia mondiale («Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD) ha emanato raccomandazioni su una rendicontazione più omogenea delle informazioni relative al clima. Queste raccomandazioni sono riconosciute a livello internazionale, sia dalle imprese dell’economia reale e finanziaria sia dalle autorità di regolamentazione. Anche alcuni grandi gruppi svizzeri si sono già dichiarati pronti ad attuare le raccomandazioni formulate dalla TCFD. Ad oggi la TCFD ha ottenuto il sostegno in tutto il mondo di circa 2700 Stati e organizzazioni firmatarie provenienti dal settore pubblico e privato.
Nella sua seduta dell’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso che le autorità devono elaborare un piano affinché l’attuazione delle raccomandazioni della TCFD diventi obbligatoria per le imprese svizzere dell’intera economia. Il 12 gennaio 2021 la Svizzera si è inoltre impegnata ufficialmente a sostenere la TCFD. Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha definito i parametri della futura rendicontazione vincolante dei rischi legati al cambiamento climatico per le grandi imprese svizzere e ha incaricato il DFF, insieme ad altri uffici federali, di elaborare entro l’estate del 2022 un progetto da porre in consultazione. Ha quindi deciso di precisare questa prescrizione in un un’ordinanza d’esecuzione separata concernente il capo sesto del titolo trentesimosecondo CO e di attuare l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali nell’ambito del clima sulla base delle raccomandazioni emanate dalla TCFD. La relazione pubblica deve comprendere, da un lato, dati sul rischio finanziario che l’impresa sostiene perseguendo attività che influiscono sul clima, dall’altro, informazioni sull’impatto che tali attività hanno sul clima (cosiddetto doppio obbligo). La definizione di requisiti minimi mira a garantire che le rendicontazioni siano eloquenti, comparabili e, laddove opportuno, a lungo termine e basate su scenari8.
7 Si parla di «greenwashing» quando i clienti di un istituto finanziario vengono, consapevolmente o meno, ingannati o indotti in errore in merito alle caratteristiche di sostenibilità di prodotti finanziari e processi di consulenza.
8 Cfr. comunicato stampa del 18 agosto 2021 (Il Consiglio federale stabilisce i parametri delle raccomandazioni vincolanti sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico per le grandi imprese svizzere (admin.ch) Pagina 5 di 11