Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/114: Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
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Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
«metriche e obiettivi» (cpv. 1 lett. d). Laddove possibile e opportuno, la relazione deve contenere gli assunti, i metodi e gli standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità (lett. c).
Infine, nell’applicazione degli orientamenti settoriali concernenti la raccomandazione relativa alla categoria «metriche e obiettivi» (cpv. 1 lett. d), devono essere utilizzate analisi a lungo termine basate su scenari (cosiddetti metodi di valutazione della compatibilità climatica;
cpv. 5). Questo orientamento, che figura nelle raccomandazioni della TCFD, si applica unicamente agli istituti finanziari.
Capoverso 6
Le imprese che riferiscono possono fornire la prova richiesta dall’articolo 964b capoverso 2 numero 3 CO dell’efficacia delle misure adottate in relazione all’attuazione delle raccomandazioni della TCFD nel quadro di una valutazione complessiva sia qualitativa sia quantitativa. In questo caso è possibile evitare la «verifica caso per caso».
Articolo 4 Pubblicazione
Il capoverso 1 precisa che la relazione sulle questioni climatiche deve essere integrata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–c CO e pubblicata all’interno di quest’ultima.
In riferimento alla relazione sulle questioni climatiche, il capoverso 2 concretizza la pubblicazione per via elettronica della relazione secondo l’articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO. La relazione deve essere pubblicata in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale, leggibile dall’essere umano e dalle macchine (p. es. «pdf» e «XBRL»). Inoltre deve essere accessibile sul sito Internet dell’impresa.
Articolo 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
La presente ordinanza non ha ripercussioni a livello finanziario né sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. In particolare l’ordinanza non istituisce alcuna nuova autorità (di vigilanza o di controllo). Gli obblighi riguardano esclusivamente le imprese interessate; alle autorità non sono conferiti nuove competenze né nuovi obblighi.
4.2 Ripercussioni sull’economia
I costi supplementari per l’economia risultano innanzitutto dai nuovi obblighi legali sanciti nel CO e dal numero delle imprese interessate. La presente ordinanza precisa unicamente gli obblighi di pubblicazione concernenti gli aspetti extrafinanziari conformemente al capo sesto del titolo trentesimosecondo CO. A livello di ordinanza non insorgono dunque costi supplementari causati dalla normativa rispetto allo stato successivo all’entrata in vigore del controprogetto all’iniziativa popolare per imprese responsabili. Anche il numero delle imprese interessate, anch’esso desumibile dal CO, rimane invariato.
Il beneficio ulteriore consiste in particolare nella disponibilità di dati eloquenti e comparabili sulle questioni climatiche e sui relativi obiettivi (cfr. n. 4.3). Da un lato, ciò consente di attribuire un peso maggiore ai rischi climatici nella consulenza in materia di investimenti, nei bilanci degli investitori e nell’intero sistema finanziario. Dall’altro, la disponibilità di questi dati può ridurre i costi di transazione per gli investimenti. Idealmente, l’attuazione di tali obblighi da parte di
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