Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
A questo proposito occorre ricordare che il L-QIF e gli investimenti collettivi esteri ad esso paragonabili sono considerati investimenti collettivi ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 aprile 198434 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2). Inoltre entrambi sono considerati regolamentati ai sensi dell’articolo 53 capoverso 5 lettera b OPP 2. Non è pertanto necessario modificare l’OPP 2 in conseguenza dell’introduzione del L-QIF nella LICol.
4.2.5 Ordinanza del 18 novembre 201535 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie
Art. 19 cpv. 1 lett. e
Gli assicuratori che esercitano l’assicurazione sociale malattie devono garantire con un patrimonio vincolato le pretese derivanti da rapporti d’assicurazione e da contratti di riassicurazione (art. 15 cpv. 1 della legge del 26 settembre 201436 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, LVAMal). Oggi l’articolo 19 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 18 novembre 201537 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMa) prevede che per il patrimonio vincolato siano considerati investimenti adeguati, tra gli altri: investimenti collettivi di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 119 capoverso 1 LICol che sono approvati e autorizzati all’offerta in Svizzera dalla FINMA, contengono soltanto investimenti di cui alle lettere a–d e sono organizzati in materia di direttive di investimento, ripartizione delle competenze, determinazione delle quote nonché vendita e riscatto delle quote in modo che gli interessi degli assicuratori partecipanti siano chiaramente salvaguardati.
Per permettere agli assicuratori conformi alla LVAMal di investire il loro patrimonio vincolato anche in L-QIF, l’articolo 19 capoverso 1 lettera e deve essere modificato. D’ora in poi devono essere considerate adeguate le quote di investimenti collettivi di capitale i cui investimenti sono separabili o rivendicabili in caso di fallimento come portafogli collettivi interni, se possono essere alienati in qualunque momento, l’investimento collettivo di capitale è collocato direttamente o indirettamente solo in investimenti di cui alle lettere a–d e la direzione del fondo o la sua società di amministrazione soggiace a una regolamentazione e vigilanza svizzere opportune.
Questa nuova disposizione si rifà a quella valida per gli assicuratori privati. Per questi però è previsto che la direzione del fondo o la sua società di gestione possa soggiacere anche a una regolamentazione e vigilanza estere opportune (cfr. art. 79 cpv. 2 lett. f dell’avamprogetto di ordinanza sulla sorveglianza). Poiché nel nostro caso si tratta del patrimonio di un’assicurazione sociale obbligatoria, la condizione è che la regolamentazione e vigilanza siano svizzere.
Gli assicuratori conformi alla LVAMal pertanto devono poter investire il loro patrimonio vincolato in L-QIF, purché siano soddisfatte condizioni specificate. È responsabilità dell’assicuratore tenere conto solo dei L-QIF che soddisfano i requisiti riguardo ai valori ammessi. L’assicuratore deve verificare se gli è consentito investire in un determinato fondo, se le limitazioni sono rispettate e le categorie di investimento autorizzate. È fatto salvo il requisito che vuole che gli investimenti collettivi di capitale possano contenere solo investimenti adeguati secondo le lettere a–d. Restano invariate anche gli attuali limiti per gli investimenti collettivi (art. 20 e 21 OVAMal).
34 RS 831.441.1
35 RS 832.121
36RS 832.12