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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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(art. 9b LSA)
1 Il quoziente SST è il quoziente con al numeratore il capitale sopportante i rischi e al denominatore il capitale previsto.
2 Se il capitale previsto non è positivo, non può essere indicato alcun quoziente SST.
Art. 40 Determinazione del SST
(art. 9a e 9b LSA)
1 La determinazione del SST copre tutte le voci del bilancio SST di cui all’articolo 9a capoverso 1 LSA e i rischi che ne derivano.
2 Nella determinazione del capitale previsto devono essere integralmente riconosciute la riassicurazione e la retrocessione dei rischi nel quadro del trasferimento di rischi quantificato. Il rischio di insolvenza deve essere considerato nella modellizzazione e osservato per analogia il capoverso 3.
3 Gli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio, che non rientrano nelle disposizioni di cui al capoverso 2 e agli articoli 37 e 38, in particolare le garanzie ricevute, possono essere considerati per ridurre il capitale previsto solo se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. sono giuridicamente vincolanti e applicabili;
b. la loro modellizzazione avviene in linea con i principi di valutazione e di quantificazione dei rischi del SST;
c. eventuali interazioni tra l’impresa di assicurazione e le controparti, risultanti in particolare da strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio nonché da rapporti di partecipazione, sono considerate nella modellizzazione;
d. i diritti di scelta dell’impresa di assicurazione concordati per contratto sono modellizzati nel SST tenendo conto dell’opzione di esercizio più sfavorevole per il SST;
e. l’abrogazione dei contratti o le modifiche dei contratti dopo la data di riferimento sono previamente sottoposte alla FINMA per approvazione;
f. eventuali limitazioni all’effetto di riduzione del rischio o del capitale sono quantificabili e opportunamente rappresentate nella modellizzazione.
4 Gli strumenti di cui al capoverso 3 possono essere considerati complessivamente fino a un limite massimo del 50 per cento del capitale di base alla data di riferimento.
5 Agli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 si applica per analogia il capoverso 3. Sono esclusi i diritti di scelta di cui al capoverso 3 lettera d, purché il loro esercizio soggiaccia all’approvazione da parte della FINMA.
Titolo prima dell’art. 41
Abrogato