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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Art. 49 Rilevazione dei dati
(art. 9b LSA)
1 Le imprese di assicurazione devono rilevare ed elaborare i dati rilevanti in modo tale da poter determinare il valore conforme al mercato degli impegni assicurativi, il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto.
2 Le imprese di assicurazione devono avvalersi di procedure documentate e verificate per garantire la qualità dei dati utilizzati per il SST, in particolare nell’ottica di assicurarne la completezza, la correttezza e l’attualità.
Art. 50 Rendiconto SST
(art. 9b LSA)
1 Le imprese di assicurazione devono presentare ogni anno alla FINMA i dati e le informazioni concernenti la determinazione del capitale sopportante i rischi e del capitale previsto (rendiconto SST). La FINMA può richiedere che le informazioni siano presentate con maggiore frequenza se la situazione di rischio lo esige.
2 Il rendiconto SST deve contenere tutte le informazioni rilevanti che sono necessarie per comprendere la determinazione del capitale sopportante i rischi e del capitale previsto nonché la situazione di rischio dell’impresa di assicurazione. In particolare deve consentire una valutazione dell’adeguatezza della determinazione del SST in riferimento alla situazione di rischio e la comprensione delle variazioni dall’ultimo rendiconto SST.
3 La FINMA stabilisce annualmente un congruo termine per la presentazione del rendiconto SST.
4 Il rendiconto SST deve essere firmato dalla direzione ed essere presentato alla FINMA nella forma prescritta.
5 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione in merito al contenuto del rendiconto SST.
Titolo prima dell’art. 50a
Abrogato
Art. 50a Stress test
(art. 9b LSA)
1 Oltre al rendiconto SST, la FINMA può esigere calcoli SST e stress test standardizzati in particolare per procedere a confronti di mercato.
2 I risultati degli stress test di singole imprese di assicurazione e di gruppi assicurativi non sono pubblicati, a meno che la FINMA lo ordini sulla base dell’articolo 22 LFINMA4.
Art. 50b –50f e titolo prima dell’art. 50e
Abrogati