Progetto

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

a. i modelli standard non rappresentano a sufficienza la situazione di rischio specifica; e

b. le esigenze qualitative, quantitative e organizzative della FINMA sono soddisfatte.

2 La FINMA disciplina i requisiti quantitativi, qualitativi e organizzativi.

Titolo prima dell’art. 47

Abrogato

Art. 47 Scelta, cambiamento e modifica del modello

(art. 9b LSA)

1 La scelta, il cambiamento e le modifiche sostanziali del modello presuppongono l’approvazione da parte della FINMA. Fino all’approvazione, essa può ordinare l’utilizzo di un modello interno adeguato o di un modello standard con o senza adeguamenti.

2 La FINMA accorda in casi particolari modalità e periodi di transizione adeguati al passaggio da un modello interno a un modello standard.

3 L’impresa di assicurazione deve verificare periodicamente il modello utilizzato ed eventualmente adeguarlo.

Titolo prima dell’art. 48

Capitolo 8: Periodicità della determinazione e rapporto concernente il SST

Art. 48 Periodicità della determinazione

(art. 9b LSA)

1 Il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto devono essere determinati ogni anno.

2 Se la situazione di rischio di un’impresa di assicurazione lo esige, la FINMA può aumentare la frequenza della determinazione. In questo caso può ammettere che il capitale sopportante i rischi o il capitale previsto siano determinati per approssimazione.

3 I cambiamenti nella situazione di rischio che comportano una notevole riduzione del quoziente SST nonché il superamento verso il basso di una soglia di intervento (art. 51) devono essere comunicati tempestivamente alla FINMA insieme alla determinazione per approssimazione del capitale sopportante i rischi o del capitale previsto.

4 Per le transazioni che presuppongono l’approvazione da parte della FINMA l’impresa di assicurazione deve comunicare, nel quadro del processo di autorizzazione da parte della FINMA, gli effetti approssimativi delle transazioni sul capitale sopportante i rischi e sul capitale previsto.