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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 197c Rapporto
(art. 67 LSA)
1 La FINMA informa annualmente in merito allo stato dei piani di liquidazione.
2 Essa comincia con il rapporto individuale al più presto due anni dopo la decisione di elaborare un piano di liquidazione.
Art. 197d Sistema d’informazione a livello di gruppo
(art. 67 LSA)
Il gruppo assicurativo deve avere un sistema d’informazione che può fornire informazioni in tempo utile alla FINMA fino al livello delle singole unità giuridiche per i piani di liquidazione e l’adozione di misure di cui all’articolo 51a LSA.
Art. 197e Gruppi assicurativi operanti a livello internazionale
(art. 67 LSA)
La FINMA designa i gruppi assicurativi che operano a livello internazionale e li rende pubblici. A tal fine si basa su criteri secondo gli Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups del mese di novembre 20197 definiti dall’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo.
Art. 198 Determinazione e rapporto
(art. 69 LSA)
1 Nella determinazione della solvibilità e nel relativo rapporto (SST di gruppo) i gruppi assicurativi devono basarsi per analogia sugli articoli 21–53b concernenti il SST.
2 Essi devono esporre in che modo il proprio modello di gruppo è integrato nella gestione dei rischi affinché possano essere salvaguardati la stabilità finanziaria del gruppo e gli interessi degli assicurati.
3 Sottostanno all’obbligo di notifica le transazioni la cui conseguenza diretta è che la solvibilità del gruppo non è più soddisfatta.
Art. 198a, riferimento, nonché cpv. 1 e 1bis
(art. 69 LSA)
1 I gruppi assicurativi devono determinare la propria solvibilità mediante un SST di gruppo consolidato. A tal fine, il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto sono determinati sulla base di un bilancio consolidato conforme al mercato (bilancio consolidato).
1bis Il gruppo assicurativo adempie i requisiti del SST di gruppo consolidato se la solvibilità basata sul bilancio consolidato è sufficiente conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LSA.
7 Consultabili all’indirizzo www.iaisweb.org