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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Art. 198b, rubrica, e cpv. 5

SST di gruppo granulare

(art. 69 LSA)

5 Il gruppo assicurativo adempie i requisiti del SST di gruppo granulare se la solvibilità secondo l’articolo 9 capoverso 2 LSA è sufficiente per ogni unità giuridica che non fa parte di un cluster e per ogni cluster.

Art. 198c Rubrica

Adempimento

(art. 69 LSA)

Art. 198d Strumenti di capitale assorbenti il rischio

(art. 69 LSA)

1 Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, emessi da una società di un gruppo assicurativo che sottostà all’obbligo SST, possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto nel SST di gruppo consolidato del gruppo assicurativo con il consenso della FINMA e alle seguenti condizioni:

a. gli strumenti di capitale assorbenti il rischio adempiono i requisiti di cui all’articolo 37 in riferimento alla società del gruppo emittente;

b. anche i trigger di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera c si riferiscono al quoziente SST del SST di gruppo consolidato e al rischio di insolvenza della più alta società del gruppo;

c. se gli strumenti di capitale assorbenti il rischio sono garantiti da altre società del gruppo, anche il concetto di rischio di insolvenza di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera c si riferisce a queste società del gruppo e deve essere assicurato che le garanzie degli strumenti di capitale assorbenti il rischio non siano considerati nella determinazione del sovraindebitamento della società del gruppo che funge da garante.

2 Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, emessi da una società di un gruppo assicurativo che non sottostà all’obbligo SST, possono essere computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto nel SST di gruppo consolidato del gruppo assicurativo con il consenso della FINMA alle seguenti condizioni:

a. gli strumenti di capitale assorbenti il rischio adempiono i requisiti di cui all’articolo 37 in riferimento alla società del gruppo emittente;

b. anche i trigger di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera c si riferiscono al quoziente SST del SST di gruppo consolidato e al rischio di insolvenza della più alta società del gruppo;

c. se gli strumenti di capitale assorbenti il rischio non sono garantiti da un’altra società del gruppo, è assicurato che non siano considerati nella determinazione del sovraindebitamento della società di gruppo emittente;