Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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sciplinamento a livello di legge. Tenuto conto del grado di concretizzazione della regolamentazione già previsto a livello di legge, le eventuali disposizioni di esecuzione devono essere inserite non nell’OS emanata dal Consiglio federale, bensì in un’ordinanza della FINMA, in analogia con quanto avviene nel settore bancario.
In proposito si può chiarire che nell’ambito di un risanamento possono costituire un’ingerenza nei diritti degli assicurati non solo le misure che intervengono sul capitale, ma in particolare anche un trasferimento del portafoglio, poiché questo è per sua stessa natura associato a un cambiamento del debitore, che, secondo i principi del diritto civile, richiede l’accettazione da parte del creditore. Gli assicurati sarebbero pertanto autorizzati a respingere il piano di risanamento anche in quest’ultimo caso.
Nell’adozione di misure di protezione per tutelare gli interessi degli assicurati (art. 51 LSA), la FINMA deve tenere conto del principio della proporzionalità così come in tutta l’attività amministrativa. Una misura deve dunque essere necessaria e pertinente e il risultato non deve poter essere raggiunto con altre misure meno drastiche. Questo vale anche per l’elenco a titolo esemplificativo delle misure di protezione di cui all’articolo 51 capoverso 2 LSA. La legge riveduta riconosce ora alla FINMA la facoltà di ordinare la moratoria o la proroga delle scadenze senza che sia condizionata all’esistenza di un pericolo d’insolvenza. Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, se per un’impresa di assicurazione si profila il rischio di illiquidità poiché il diritto di disdetta viene esercitato da un numero così significativo di assicurati da mettere in difficoltà finanziarie l’impresa di assicurazione.
1.2.6 Fondo nazionale di garanzia
Relativamente al Fondo nazionale di garanzia, nell’ordinanza del 20 novembre 19595 sull’assicurazione dei veicoli (OAV) vengono attuate le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale (LCStr), che sono state adeguate alla nuova regolamentazione del risanamento avvenuta con la modifica della LSA.
1.2.7 Altro
− L’OS contiene ora disposizioni di esecuzione piuttosto dettagliate in merito alle società
veicolo di assicurazione, oggetto di un nuovo disciplinamento da parte del legislatore. Con queste disposizioni si intende adottare una regolamentazione liberale dell’attività, ma nel contempo garantire una maggiore certezza del diritto con l’obiettivo di consentire anche a queste società di insediarsi in Svizzera.
− Per il momento non si ricorre alla competenza conferita al Consiglio federale di assogget-
tare alla sorveglianza le succursali di imprese di riassicurazione estere, introdotta nell’articolo 2 capoverso 5 lettera a della legge riveduta. Nel caso in cui la prassi e gli standard internazionali mutassero a tal punto da rendere opportuna o necessaria una sorveglianza (semplificata), sarà riconsiderata la possibilità di introdurre una disposizione nell’OS a tempo debito.
− Dal punto di vista tecnico-legislativo occorre rimarcare che nella legislazione federale le
norme rivolte ai destinatari delle stesse non sono (più) formulate in termini descrittivi («L’impresa considera al riguardo...»). In linea di principio si ricorre piuttosto al verbo modale «dovere». Tale regola è osservata anche nella presente modifica dell’OS ed è applicata in particolare alle disposizioni già esistenti oggetto di revisione. Nel merito stesso ciò non comporta alcun cambiamento per i destinatari interessati, ossia le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi.