Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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l’attività nell’ambito esente dalla sorveglianza deve essere data la possibilità di operare durante un periodo di tre anni sulla base di alcuni requisiti prudenziali meno severi. In tal modo si consente in particolare alle imprese di assicurazione che intendono testare un nuovo prodotto sul mercato di passare a un ambito di attività assoggettato alla sorveglianza in modo commisurato alla loro crescita.
Art. 1f Esonero dalla sorveglianza
Il presente articolo stabilisce le condizioni di esonero dalla sorveglianza per le imprese che si trovano nella fase di avvio dell’attività commerciale e per il momento hanno un esiguo volume d’affari. Le condizioni devono:
─ evitare di imporre alle imprese ostacoli all’innovazione nel senso di requisiti patrimoniali e
di governance già molto elevati;
─ garantire comunque una protezione degli assicurati già necessaria in questo ambito limi-
tando il volume d’affari che consente l’esonero dalla sorveglianza e imponendo la piena trasparenza nei confronti degli assicurati;
─ creare una chiara delimitazione rispetto alle piccole imprese di assicurazione che hanno
già ottenuto l’autorizzazione all’esercizio e sono assoggettate alla sorveglianza per impedire disparità di trattamento.
La revisione ordinaria di cui alla lettera c non deve essere effettuata, come per le imprese sottoposte a sorveglianza, da un ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione alle società di interesse pubblico secondo l’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 20059 sui revisori (LSR). Può essere eseguita da un ufficio di revisione abilitato a esercitare la funzione di perito revisore o da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Per queste imprese non è prevista una sorveglianza continua da parte della FINMA pertanto, seguendo questa logica, non è necessario neppure una verifica prudenziale da parte di società di audit sotto sorveglianza statale conformemente all’articolo 9a LSR in combinato disposto con l’articolo 11a capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 22 agosto 200710 sui revisori (OSRev) ai sensi della legislazione sui mercati finanziari.
Art. 1g Condizioni per le imprese esonerate dalla sorveglianza
Nell’ambito esente da autorizzazione deve poter operare solo chi adempie costantemente le condizioni di cui all’articolo 1f AP-OS. Nei confronti di coloro che violano questa prescrizione la FINMA ha a disposizione il necessario dispositivo prudenziale previsto dalla legge del 22 giugno 200711 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o dalla LSA.
Capoversi 1 e 2
Un’impresa esonerata dalla sorveglianza che, nel corso della sua attività, supera i valori limite previsti per le polizze o il volume di premi deve acquisire entro i termini stabiliti lo status di impresa di assicurazione autorizzata e assoggettata alla sorveglianza.
Capoverso 3
Se la FINMA non accorda la proroga del termine, i termini restano invariati.
Capoverso 5
Se la domanda di autorizzazione è respinta, a tutela degli assicurati bisogna liquidare il più rapidamente possibile l’attività o trasferire l’effettivo degli assicurati. Il termine di sei mesi decorre dalla data di notifica della decisione conformemente alle generali regole procedurali.
Art. 1h Intermediazione assicurativa non sottoposta a sorveglianza
9 RS 221.302
10 RS 221.302.3
11 RS 956.1