Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Secondo la LSA riveduta, gli intermediari assicurativi non sottostanno alla sorveglianza «nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio» (art. 2 cpv. 2 lett. f LSA). Il Consiglio federale disciplina i criteri (art. 2 cpv. 4 lett. c LSA).
Occorre subito osservare che il solo consentire di stipulare un contratto di assicurazione, in particolare senza attività di consulenza, che consista per esempio nella consegna di una documentazione o nell’indicazione dell’indirizzo di un intermediario assicurativo prevalentemente vincolato non costituisce in linea di principio attività di intermediazione, pertanto non rientra a priori nel campo di applicazione della presente disposizione12. Nei casi in cui, per esempio contestualmente alla prenotazione di un viaggio, può essere stipulata direttamente anche un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento contrassegnando una casella nel modulo oppure quando il garagista menziona un prodotto dell’assicurazione veicoli a motore al momento dell’acquisto di un veicolo, si tratta di prodotti assicurativi specifici ai quali l’offerente della prestazione o dell’oggetto si limita a consentire l’accesso in collaborazione con la compagnia di assicurazione. Naturalmente esistono anche comportamenti che si collocano nella «zona grigia», per i quali è necessario decidere sulla base dei fatti concreti se si tratta o meno di intermediazione assicurativa.
Deve essere dunque espressamente esclusa dalla sorveglianza un’attività di intermediazione facilmente accessibile ma autentica, che si riferisce a un’assicurazione di esigua importanza e completa un prodotto o un servizio. A livello di ordinanza occorre in particolare precisare l’«esigua importanza» dell’assicurazione oggetto di intermediazione che consente, tenendo in particolare conto dei rischi per gli assicurati, di rinunciare a una sorveglianza. Al riguardo è necessario utilizzare un criterio chiaro e di facile applicabilità anche nell’interesse della certezza del diritto. Da un esame approfondito dei criteri proposti nel messaggio concernente la modifica della LSA (limitazione dell’entità del danno assicurato, durata temporale della copertura assicurativa, limitazione dei rischi assicurati) emerge che essi richiederebbero di tracciare limiti differenziati e anche relativamente arbitrari, difficilmente in grado di coprire in modo adeguato la vasta gamma di prodotti assicurativi attuali e, in particolare, futuri. Un premio massimo costituisce invece un criterio misurabile oggettivamente, facilmente praticabile e capace anche di cogliere gli sviluppi futuri. In considerazione della normativa unionale13, che in questo ambito applica un importo di 600 euro, appare appropriato stabilire un premio massimo di 600 franchi nell’OS.
La lettera b precisa che la prestazione assicurativa complementare presupposta dalla legge può avere solo carattere accessorio rispetto alla prestazione principale.
Infine, ai sensi della legge, la lettera c stabilisce che un’attività di intermediazione non assoggettata alla sorveglianza non può costituire un’attività principale.
Le condizioni suesposte secondo le lettere a–c devono essere soddisfatte cumulativamente.
Art. 3
La modifica è di carattere puramente tecnico-legislativo.
(Titolo secondo: Avvio dell’attività assicurativa, capitolo 1: In generale)
Art. 5b Attività connesse con l’attività assicurativa
Capoverso 1
La disposizione attua il modificato articolo 11 LSA, che nella lettera a non esige più un nesso «diretto» tra l’attività assicurativa e le attività parassicurative di un’impresa di assicurazione. Secondo la volontà del Parlamento, alle imprese di assicurazione deve essere concesso un
12 Cfr. in proposito anche BSK VAG-Rimle, ad art. 40.
13 Cfr. art. 1 (3) della direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione), GU L 26/19.