Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Con questa norma l’OS recepisce l’attuale suddivisione in categorie delle imprese di assicurazione a favore della trasparenza e della certezza del diritto, in particolare anche in vista dell’introduzione del regime per le piccole imprese di assicurazione (cfr. art. 1c AP-OS). Tali categorie sono determinate in linea di principio dal totale di bilancio sulla base del bilancio statutario. Nel nuovo allegato 2 sono enunciate le cifre concrete in franchi svizzeri. Di norma si applica quindi questo criterio di grandezza in conformità con la prassi attuale.
Capoverso 3
Quando un’impresa di assicurazione si situa al limite tra due categorie, la FINMA ha un margine discrezionale di natura tecnica per decidere se assegnarla a una categoria immediatamente superiore o immediatamente inferiore, anche questo in linea con la prassi attuale. I totali di bilancio delle imprese di assicurazione possono subire variazioni durature oppure riconducibili anche a effetti straordinari. Nel caso di un’impresa al limite tra due categorie, sarà dunque possibile effettuare una valutazione più dettagliata sulla base degli ulteriori criteri qualitativi della complessità e del profilo di rischio. Questo margine di manovra favorisce una suddivisione in categorie il più possibile coerente, in grado di evitare che un’impresa di assicurazione al limite tra due categorie passi più volte da una categoria all’altra, con conseguenti costi di adeguamento. Il criterio della complessità si riferisce alla struttura organizzativa dell’impresa di assicurazione e all’attività che la contraddistingue (p. es. i contratti di assicurazione sulla vita sono più complessi delle assicurazioni che coprono soltanto il valore materiale di un telefono cellulare).
Art. 1c Agevolazioni per le piccole imprese di assicurazione
In futuro le imprese di assicurazione delle categorie 4 e 5 che dimostrano indicatori stabili, una pianificazione solida e una gestione lungimirante e ineccepibile potranno beneficiare di agevolazioni in particolare in merito a determinati obblighi di rendicontazione. La disposizione si fonda anche sull’articolo della LSA concernente la garanzia di un’attività irreprensibile (art. 14 LSA). Sono escluse le imprese di assicurazione che non sottostanno alla vigilanza prudenziale integrale della FINMA (casse malati mantello) e le succursali di imprese di assicurazione con sede all’estero. In merito alla lettera h è opportuno osservare che la FINMA interpreterà questa prescrizione tenendo naturalmente conto del principio della proporzionalità. Misure o procedure molto datate, fondate sulla legislazione in materia di vigilanza, che non hanno ripercussioni sulla situazione attuale, non saranno di ostacolo alle agevolazioni. Dal tenore della disposizione emerge altresì che, per usufruire delle agevolazioni, l’impresa di assicurazione deve avere attuato le misure eventualmente disposte dalla FINMA per ripristinare lo stato conforme.
Art. 1d Agevolazioni per i riassicuratori
Per le imprese di riassicurazione occorre tenere conto, sulla scorta dell’articolo 35 capoverso 3 LSA, delle minori esigenze di protezione degli assicurati e della specificità del modello aziendale. Inoltre, sempreché siano adempiuti i requisiti minimi stabiliti per legge, i riassicuratori più piccoli e meno complessi saranno in linea di principio sottoposti a una sorveglianza allentata conformemente all’articolo 35 capoverso 4 LSA. Queste generali agevolazioni nella sorveglianza di tutti i riassicuratori delle categorie 4 e 5 si orienteranno al regime previsto per gli assicuratori diretti secondo l’articolo 1c AP-OS. In merito al rispetto dei principi del governo d’impresa si pensa in particolare ai requisiti posti all’organizzazione di un’impresa di assicurazione esposti nell’articolo 14a AP-OS. I riassicuratori che sottostanno a requisiti prudenziali allentati possono essere oggetto di provvedimenti ordinati dalla FINMA segnatamente in caso di mancato raggiungimento dei requisiti minimi quantitativi previsti dalla legge.
Art. 1e Agevolazioni per le nuove autorizzazioni
Nell’intento principale di promuovere l’innovazione, alle piccole imprese di assicurazione in possesso da poco tempo di un’autorizzazione che non soddisfano le condizioni per esercitare