Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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La disposizione assegna al FNG il compito di investire i mezzi accumulati in modo da garantire sicurezza e sufficiente liquidità, così da poter adempiere i propri compiti anche in caso di risanamento improvviso o fallimento inatteso di una delle imprese di assicurazione affiliate.
2.3 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA
Art. 24 cpv. 1
Nel settore delle imprese di assicurazione, la tassa di vigilanza è composta da una tassa fissa di base e una tassa variabile complementare (art. 15 cpv. 3 LFINMA in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 1 e 24 segg. ordinanza del 15 ottobre 200829 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA [Oem-FINMA]). La suddivisione della tassa di vigilanza in una tassa fissa di base e una tassa variabile complementare tiene conto del fatto che ogni assoggettato genera un certo onere di base. Tale onere deve essere coperto, almeno in parte, dalla tassa di base.
L’ultimo adeguamento della tassa di base per imprese di assicurazione e casse malati è avvenuto nel 1999 e nel 2008 per gruppi e conglomerati assicurativi. Da allora, l’attività di vigilanza si è intensificata ed è per questo che le tasse di base oggi coprono solo una piccola parte degli oneri di base, anche nel caso di assoggettati assai piccoli. Per questo motivo la tassa di base per imprese di assicurazione, casse malati assoggettate alla FINMA ai sensi della LSA e gruppi e conglomerati assicurativi deve essere aumentata.
Il previsto aumento della tassa di base è modesto e contribuisce a garantire che essa torni a coprire una quota maggiore degli oneri di base causati da ciascun assoggettato. Aumentando la tassa di base, i costi totali del settore assicurativo sono ripartiti tra gli assoggettati in modo più conforme al principio di causalità. I costi totali rimangono inalterati, ma la tassa di base ne copre una quota maggiore, che quindi non deve essere sostenuta con le tasse complementari.
Art. 25 cpv. 1 e 4
Capoverso 1
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di quattro quinti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA, e in ragione di un quinto dai gruppi e dai conglomerati assicurativi (art. 25 cpv. 1 Oem-FINMA).
Nel corso della riscossione di tasse della Divisione Assicurazioni, è emersa la necessità di rivedere lo schema di ripartizione. Da alcuni anni, la vigilanza di gruppi avviene sempre più tramite vigilanza delle singole imprese di assicurazione e solo sporadicamente è estesa a considerare aspetti della vigilanza di gruppi. L’onere di vigilanza si è quindi spostato sulle imprese di assicurazione. Pertanto, la tassa supplementare deve ora essere coperta in ragione di nove decimi dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA secondo la LSA.
Capoverso 4
La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al totale lordo dei premi, contabilizzati nel mondo intero, incassati da tutti i gruppi e conglomerati assicurativi sottoposti alla sorveglianza svizzera sulle assicurazioni. In seguito a una modifica dei principi contabili, in futuro il valore di riferimento per il calcolo della tassa complementare per gruppi assicurativi (totale lordo dei premi) non sarà più indicato. Pertanto, nell’articolo 15 capoverso 2 lettera c LFINMA, a seguito della modifica della LSA, il numero di unità con personalità giuridica propria di un gruppo o di un conglomerato assicurativo è stato definito come nuovo criterio di calcolo. Nella fattispecie, ciò deve essere attuato. La tassa complementare è calcolata in base al numero di unità di un gruppo o un conglomerato assicurativo sul numero totale di unità con personalità giuridica