Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/119: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato attraverso le Alpi · 10 pagine
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3.3 Ripercussioni sull’economia
Il rafforzamento globale del traffico merci su rotaia può determinare un miglioramento dello svolgimento dei trasporti in tutti i settori economici. Il trasferimento degli autocarri può contribuire a ridimensionare la
problematica delle code sugli importanti assi nord-sud del traffico stradale attraverso la Svizzera. Un mercato del traffico merci ferroviario rafforzato offre opzioni di scelta a tutti i trasportatori. Per le imprese di trasporto ferroviario che forniscono le prestazioni dall’esercizio della Rola dipende un volume fino al 30 per cento del fatturato. Una sua sostituzione nel breve periodo causerebbe la perdita di posti di lavoro in Svizzera.
3.4 Ripercussioni sull’ambiente
La prosecuzione limitata della Rola assicura che il traffico merci su rotaia possa mantenere anche in futuro il suo impatto positivo sull’ambiente e sul clima.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità e legalità
La competenza dell’Assemblea federale per questa decisione in materia di crediti deriva dall’articolo 167 Cost.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il tema della continuazione del promovimento del trasporto combinato è affrontato nell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72).
4.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale e all’articolo 25 capoverso 2 della legge federale sul Parlamento, per l’atto da adottare è prevista la forma del decreto federale semplice non sottoposto a referendum.
4.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, i limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi
richiedono il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere. L’articolo 1 del presente decreto federale comporterà per non oltre sei anni spese pari al massimo 20 milioni di franchi l’anno (in totale 100 mio. CHF). Il limite di spesa sottostà pertanto al freno delle spese.
4.5 Conformità alla legge sui sussidi
I mezzi finanziari per il promovimento del trasporto combinato attraverso le Alpi si configurano come sussidi. Con le disposizioni proposte si assicura il rispetto delle disposizioni della legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi.
La Confederazione ha tutto l’interesse a continuare a promuovere il trasporto combinato accompagnato attraverso le Alpi, al fine di evitare un possibile ritrasferimento del traffico merci dalla rotaia alla strada e consentire il trasferimento di ulteriori trasporti dalla strada alla rotaia. Il sussidio serve al raggiungimento degli obiettivi secondo l’articolo 84 Cost. e l’articolo 3 LTrasf.
I Cantoni non potrebbero adempiere (meglio) il compito secondo una più efficiente ripartizione dei compiti e degli oneri. Il promovimento del trasporto combinato accompagnato contribuisce a ridurre i viaggi su strada attraverso le Alpi. La procedura scelta per il versamento dei contributi d’esercizio è efficiente.
11 RS 616.1