Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/119: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato attraverso le Alpi · 10 pagine
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1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del Consiglio federale al Parlamento del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–20239 né nel disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2019– 202310.
L’esigenza di un decreto federale concernente il limite di spesa per il trasporto combinato accompagnato non poteva essere prevista al momento della redazione del programma di legislatura ed è stata esaminata in maniera approfondita e quindi definita solo con il rapporto sul trasferimento del traffico 2021.
1.4 Interventi parlamentari
Con il decreto federale non viene dato seguito ad alcun intervento parlamentare.
2 Tenore del decreto di finanziamento
2.1 Proposta del Consiglio federale e motivazione
Con il presente avamprogetto, il Consiglio federale propone un limite di spesa per gli anni 2024–2029 pari a 100 milioni di franchi.
Con i valori pronosticati (360 000 veicoli in 5 anni) l’indennità per invio effettivamente trasportato
ammonterebbe a 280 franchi, ossia circa il 6 per cento in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni.
Tenuto conto delle possibili alternative alla prosecuzione della Rola, dal punto di vista del Consiglio federale il sostegno finanziario a favore di un’offerta della Rola limitata al 2028 rappresenta la variante più
vantaggiosa.
2.2 Commento alle singole disposizioni Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto combinato accompagnato – Nuovo
Deve essere approvato un importo di 100 milioni di franchi per gli anni 2024–2029.
Legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci – Modifica
L’articolo 8 disciplina il promovimento del trasporto di merci per ferrovia a sostegno del trasferimento del traffico pesante attraverso le Alpi. Per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento (cpv. 1). Secondo la disposizione vigente, l’importo dell’indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno (cpv. 2). Inoltre, il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso solo a titolo complementare rispetto al traffico combinato non
accompagnato (cpv. 3).
La prosecuzione limitata della Rola proposta con il presente avamprogetto non può essere attuata con il vigente articolo 8 LTrasf. Si propongono pertanto le seguenti modifiche della disposizione.
Cpv. 1
È promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato. L’attuale formulazione «su lunghe distanze» deve essere cancellata in quanto da un lato alla luce della vicina fine del finanziamento questa differenziazione non appare più appropriata e dall’altro il potenziale di trasferimento supplementare su brevi
9 FF 2020 1565.
10 FF 2020 5751.