Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/119: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato attraverso le Alpi · 10 pagine
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distanze (p. es. trasporti dalla Svizzera settentrionale al Ticino) risulta superiore a quello su lunghe distanze (p. es. dai porti del Mare del Nord all’Italia settentrionale) sia allo stato attuale che nei prossimi anni.
Cpv. 2
La disposizione secondo cui l’importo dell’indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno si applica ora soltanto al traffico non accompagnato. Il traffico accompagnato è disciplinato separatamente nei capoversi 3 e 4.
Cpv. 3
L’attuale capoverso 3 stabilisce che la strada viaggiante può essere promossa solo a titolo complementare rispetto al traffico combinato non accompagnato. Alla luce dell’orientamento proposto della Rola, in questo capoverso è indicato esplicitamente che la Rola può essere promossa al massimo fino a fine 2028.
L’espressione «a titolo complementare» è cancellata, in quanto nella fase di cessazione graduale della Rola le indennità non potranno più essere qualificate come complementari rispetto al TCNA.
Cpv. 4
Con l’emanazione della LTrasf e del relativo articolo sul promovimento, non era stata presa in
considerazione la liquidazione ormai imminente dell’offerta. In parte la Rola costituisce anche un’«offerta politica» che assicura le condizioni quadro della politica dei trasporti (divieto di circolare la notte e la
domenica secondo l’art. 15 dell’Accordo sui trasporti terrestri). È dunque legittimo prevedere la possibilità, con questo capoverso, che la Confederazione partecipi ai costi di liquidazione del gestore fino a un anno dalla cessazione.
OTM: adattamento meramente redazionale
Il vigente articolo 18 capoverso 1 OTM stabilisce che i contributi d’esercizio della Confederazione per le prestazioni nel traffico combinato transalpino sono limitati sino alla fine del 2026. Tale termine deve essere adattato con il presente avamprogetto, in quanto nell’adottare il decreto federale del 3 giugno 2020 che aumenta e proroga il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi, il Parlamento ha contemporaneamente deciso una proroga della durata fino alla fine del 2030. Questa modifica è pertanto di natura esclusivamente redazionale, e non sostanziale.
2.3 Stime concernenti il rincaro
Le stime concernenti il rincaro utilizzate per il calcolo del credito quadro sono riportate nel decreto federale (art. 1). Le stime si basano sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 2021. I crediti a preventivo annuali sono adeguati alle stime concernenti il rincaro.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
La prosecuzione a tempo determinato dei contributi d’esercizio a favore della Rola comporterà per non oltre sei anni un aggravio delle finanze federali pari al massimo a 20 milioni di franchi all’anno, quindi leggermente inferiore rispetto alle spese annuali pianificate fino alla fine del 2023. Essendo destinate al trasporto
combinato, le spese saranno contabilizzate come in passato a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale.
Per la prosecuzione delle indennità d’esercizio a favore della Rola non occorre alcun aumento dell’effettivo del personale.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il presente avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, in quanto le indennità d’esercizio sono finanziate dalla sola Confederazione.