Avamprogetto OCOV

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 6 pagine

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Art. 9e

Abrogato

Art. 9f

Abrogato

Art. 9g

Abrogato

Art. 9h rubrica e cpv. 1

Prova per l’esenzione dalla tassa

1Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.

Art. 9i

Abrogato

Art. 9j Inizio dell’esenzione

Gli impianti stazionari sono esenti dalla tassa a partire dal momento in cui soddisfano le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.

Art. 10 cpv. 3

3Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni.

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c, d e cpv. 2

1L’UDSC può accordare un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 25 t di COV all’anno si impegnano:

c. a trasformarle in miscele o oggetti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa); oppure

d. a trasformarle in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti.

2L’autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 10 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 25 t di COV.

Art. 22 cpv. 1

1Chi beneficia di un’autorizzazione di cui all’articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.